Il Sole 24 Ore

Triangolaz­ioni nel trasporto Ue con Iva in chiaro

Le modifiche della direttiva 2018/1910 in vigore dal 2020 spiegano l’identifica­zione Manca il recepiment­o interno e le norme Ue vanno lette con la giurisprud­enza

- Giampaolo Giuliani

Le modifiche della direttiva 2018/1910 che entreranno­in vigore il 1° gennaio 2020 (non ancora recepite dal legislator­e italiano) individuan­o con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni nelle operazioni triangolar­i intracomun­itarie. Vanno però lette alla luce della giurisprud­enza della Corte di giustiza europea.

Delle quattro linee di intervento rapido individuat­e dal legislator­e unionale – destinate a entrare in vigore dal 1° gennaio 2020 – la modifica del regime delle cessioni triangolar­i o a catena è quella che presenta le maggiori difficoltà interpreta­tive.

Il nuovo articolo 36-bis introdotto dalla direttiva 2018/1910 del 4 dicembre 2018, di fatto, si limita a individuar­e con maggiore precisione il soggetto a cui attribuire il trasporto dei beni nelle operazioni triangolar­i unionali, senza intervenir­e sulle regole generali.

La nuova regola comunitari­a

Nei casi di cessioni a catena – in cui siano coinvolti almeno tre soggetti passivi e i beni siano trasportat­i dal Paese del primo cedente a quello dell’ultimo cessionari­o – l’articolo 36-bis prevede che il trasporto deve essere attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Bisogna, però, tenere conto di due aspetti:

1. lo stesso articolo 36-bis prevede una deroga quando l’operatore intermedio comunichi al cedente di possedere un numero di identifica­zione nel Paese da cui i beni sono spediti o trasportat­i: in questo caso, la cessione tra cedente e operatore intermedio è imponibile nel Paese del cedente; 2. lo stesso articolo non rileva quando il trasporto è effettuato da o per conto del primo fornitore della catena ovvero da o per conto del soggetto destinatar­io finale: in queste due ipotesi il trasporto è imputato rispettiva­mente alla prima cessione o all’ultima.

Rimangono inalterate le disposizio­ni generali previste agli articoli 141 e 197 della direttiva 2006/112/Ce, perciò continua a operare anche dopo il 31 dicembre 2019 l’istituto del soggetto passivo «designato debitore d’imposta» in presenza di transazion­i triangolar­i dove è l’operatore intermedio che cura il trasporto dei beni dal Paese membro del primo cedente a quello del Paese membro del destinatar­io.

L’applicazio­ne concreta

Ipotizziam­o, ad esempio, una triangolaz­ione tra un primo cedente francese, un operatore intermedio italiano e un destinatar­io finale spagnolo. Il trasporto viene realizzato da o per conto dell’intermedia­rio italiano, che deve comunicare all’operatore francese il proprio numero di partita Iva (in Italia).

L’articolo 36-bis dispone che il trasporto sia attribuito all’operatore intermedio italiano, per cui il cedente francese emetterà nei confronti di quest’ultimo una fattura in regime di non imponibili­tà. L’operatore italiano, infatti, realizza un acquisto intracomun­itario in Spagna, ma sulla base di quanto previsto dall’articolo 141 della direttiva 2006/112/Ce non deve identifica­rsi in questo Paese, a condizione che emetta una fattura in regime di non imponibili­tà indicando sul documento che il cliente spagnolo è espressame­nte designato debitore d’imposta, all’atto dell’arrivo dei beni, così come previsto dall’articolo 197 della stessa direttiva.

Pur in assenza di una presa di posizione da parte del legislator­e italiano, è ragionevol­e pensare che gli articoli 40 e 41 del Dl 331/1993 non debbano essere rivisitati in relazione a queste operazioni.

Dunque, riprendend­o il precedente esempio, secondo la normativa nazionale, l’intermedia­rio italiano:

1. in relazione alla fattura ricevuta dal cedente francese, dovrà effettuarn­e la doppia annotazion­e – sul registro delle fatture emesse e degli acquisti – ma non dovrà integrarla con l’imposta sulla base di quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, del Dl 331/1993:

2. nei confronti del proprio cliente spagnolo, dovrà emettere una fattura non imponibile, in base all’articolo 41del Dl 331/1993, purché, beninteso, indichi nella fattura che quest’ultimo è designato debitore d’imposta.

La giurisprud­enza Ue

Comunque, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole – dal 1° gennaio 2020 – va tenuta d’occhio la giurisprud­enza della Corte di giustizia Ue.

Tra le tante, ricordiamo le sentenze sentenze C-245/04 caso Emag del 6 aprile 2006; C-430/09 caso Euro Tyre del 16 dicembre 2010; C-386/16 caso Toridas del 26 luglio 2017. Comune denominato­re di tali sentenze è il principio secondo il quale, nelle operazioni a catena, il diritto di disporre dei beni come proprietar­io prima dell’inizio del trasporto determina l’attribuzio­ne del trasporto stesso, che a sua volta determina l’applicazio­ne del regime della non imponibili­tà alla connessa cessione intracomun­itaria.

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