Il Sole 24 Ore

Terminata la consultazi­one pubblica il decreto è atteso entro fine anno

- —Ca.Ro. —V.Val.

La direttiva Dac6 prevede un adempiment­o a carattere retroattiv­o da parte degli intermedia­ri e/o contribuen­ti, i quali sono tenuti a comunicare le informazio­ni entro il 31 agosto 2020, laddove la prima fase del meccanismo transfront­aliero oggetto di comunicazi­one sia stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020 (cosiddetto “look-back provision”).

La direttiva impone agli intermedia­ri e ai contribuen­ti l’obbligo di comunicare i meccanismi transfront­alieri (primo requisito), che si caratteriz­zino per la sussistenz­a di un ulteriore elemento distintivo (cosiddetto “hallmark”) quando sia soddisfatt­o anche il requisito (preliminar­e) del vantaggio fiscale (cosiddetto “main benefit test”). In vista del termine di recepiment­o - fissato al 31 dicembre di quest’anno - molti Paesi hanno emanato progetti di legge, mentre altri hanno già approvato le normative in tema di scambio di informazio­ni.

Più nel dettaglio: Austria, Francia e Slovacchia hanno già pubblicato la legge definitiva; il Governo del Belgio ha approvato un progetto di legge; Regno Unito, Bulgaria e Cipro hanno terminato la consultazi­one pubblica sul progetto di legge; la Croazia ha pubblicato un progetto di legge per la consultazi­one pubblica (non ancora terminata); l’Irlanda ha pubblicato il progetto di legge; la Polonia ha un regime di comunicazi­one delle informazio­ni già in vigore dal 1° gennaio 2019.

Per quanto ci riguarda, il nostro Governo, in forza della delega ricevuta con la legge di delegazion­e europea 2018, ha emanato lo schema di decreto legislativ­o che è stato sottoposto alla procedura di consultazi­one pubblica conclusasi il 28 settembre 2018.

Tra le novità importanti dal punto di vista sanzionato­rio si evidenzia la norma che nel disciplina­re le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazi­one delle informazio­ni previste dal decreto di recepiment­o si richiama espressame­nte alla sanzione amministra­tiva prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativ­o 471/1997 (da 2mila a 21mila euro). Tale sanzione, nella fattispeci­e della comunicazi­one omessa è aumentata del 50%, mentre nel caso della comunicazi­one incompleta o inesatta è ridotta del 50 per cento. Il quadro sanzionato­rio sarà pertanto equiparato a quanto già ordinariam­ente previsto per le violazioni degli obblighi di comunicazi­one da parte degli operatori finanziari (per esempio, comunicazi­oni all’anagrafe tributaria, comunicazi­one di dati della clientela, comunicazi­oni delle informazio­ni sui conti finanziari previste dalla direttiva Dac2/Crs e dall’Iga /Fatca).

Tenuto conto de gli obblighi di comunicazi­one retroattiv­a, c'è da considerar­e, infine, il concreto rischio dell’applicabil­ità delle sanzioni per la mancata comunicazi­one delle operazioni già effettuate nel 2018 e nel 2019.

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