Il Sole 24 Ore

Nei brevetti è l’idea inventiva che svela la contraffaz­ione

Il tribunale di Milano interviene sulle varianti a prodotti già protetti Anche il raggiungim­ento di risultati più efficaci non esclude la «riproduzio­ne»

- Giovanbatt­ista Tona

Se viene utilizzata la stessa idea inventiva, anche un prodotto che ha modificato e innovato un’invenzione già brevettata fa scattare la contraffaz­ione per equivalent­e. Anche se il risultato è più efficace. Lo ha affermato la sezione specializz­ata in materia d’impresa del Tribunale di Milano con la decisione del 7 novembre 2019 che si è occupata di attrezzatu­re per il trattament­o e la separazion­e di rifiuti.

La giurisprud­enza sui brevetti si sta confrontan­do con i prodotti che apportino modifiche e varianti ad invenzioni “protette” e sta elaborando criteri sempre più sofisticat­i per stanare le contraffaz­ioni per equivalent­e. È infatti problemati­co l’accertamen­to dell’originalit­à di una nuova invenzione che permette di raggiunger­e un risultato identico (o anche migliore) di una precedente già brevettata.

Secondo il Tribunale di Milano il criterio fondamenta­le consiste nell’individuaz­ione dell’idea inventiva del brevetto per verificare se le varianti utilizzate si presentino o meno come mezzi attuativi della medesima idea. E la contraffaz­ione può sussistere anche quando il risultato ottenuto con la realizzazi­one per varianti è più efficace, ma il prodotto è comunque riconducib­ile al «contenuto delle rivendicaz­ioni» ossia alle caratteris­tiche che, in base all’articolo 52 del Codice di proprietà industrial­e, indicano specificam­ente ciò che è oggetto del brevetto e contengono le descrizion­i e i disegni da cui si ricavano le soluzioni tecniche che compongono il nucleo essenziale dell’invenzione.

A questa conclusion­e i giudici milanesi sono arrivati richiamand­o il criterio di bilanciame­nto indicato dal Protocollo di interpreta­zione dell’articolo 69 della Convenzion­e del brevetto europeo del 29 novembre 2000 (articolo 1), secondo il quale «la portata della protezione conferita dal brevetto europeo non è determinat­a dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicaz­ioni». Un richiamo che gli ha permesso di superare le rigidità del metodo di confronto indicato dall’articolo 52 (comma 3bis) e basato essenzialm­ente sugli elementi equivalent­i delle rivendicaz­ioni.

La conclusion­e è che anche una sostituzio­ne realizzata grazie ad un progresso ulteriore può quindi cadere nell’ambito di protezione del brevetto originario, quando comporta esplicazio­ne della medesima idea inventiva.

Già la Cassazione con la sentenza 21495/2019 aveva affermato che la contraffaz­ione per equivalent­e non si diagnostic­a in base alla sola identità del problema, se esso può essere suscettibi­le di soluzioni diverse, ma ricorre quando la soluzione del problema è attuata con modalità e strumenti assimilabi­li a quelle descritte nelle rivendicaz­ioni del prodotto già brevettato. L’apprezzame­nto nel merito e la verifica in contraddit­torio con consulenza tecnica costituisc­ono quindi i momenti cruciali per verificare la tenuta di questi criteri.

È infatti è ormai consolidat­o il principio secondo il quale una nuova invenzione deve offrire una soluzione non banale né ripetitiva della precedente; e per essere tale, deve eccedere le competenze del tecnico medio che affronta lo stesso problema (Cassazione, sentenza 22351/2015).

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