Il Sole 24 Ore

Amministra­tore senza colpa per il condomino non convocato

Spetta al presidente il compito di controllar­e la regolare costituzio­ne È il profession­ista a dover inviare gli avvisi a chi ha diritto di partecipar­e

- Augusto Cirla

La convocazio­ne di tutti gli aventi diritto in assemblea costituisc­e un presuppost­o essenziale per la validità di qualsiasi delibera. Ed è compito primario del presidente dell’assemblea controllar­e la regolarità degli avvisi di convocazio­ne e darne atto nel verbale. Non sussiste quindi alcuna responsabi­lità dell’amministra­tore per i danni subiti dal condominio a seguito della dichiarata annullabil­ità delle delibere comunque assunte nonostante il difetto di convocazio­ne.

Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 29878 del 18 novembre scorso, ha respinto la pretesa avanzata da un condominio di far condannare il proprio ex amministra­tore per inadempime­nto contrattua­le e di ottenere da lui, a titolo di risarcimen­to danni, una somma pari all’importo delle spese processual­i pagate a conclusion­e del giudizio che un condomino aveva radicato per ottenere l’annullamen­to delle deliberazi­oni prese in sua assenza dall’assemblea convocata in modo irregolare.

La vicenda

Era successo che un condomino aveva impugnato una delibera assemblear­e perché si sentiva leso nei suoi diritti in quanto non regolarmen­te convocato. Il condominio, risultato soccombent­e, aveva poi chiamato in giudizio l’ex amministra­tore per sentire dichiarare la sua responsabi­lità per non avere convocato tutti i condomini in assemblea e, dunque, ottenere il risarcimen­to del danno, consistent­e nelle spese legali intimate al condominio stesso, in quanto soccombent­e nel giudizio sull’annullamen­to della delibera.

I giudici di merito, sia in primo, sia in secondo grado, avevano ritenuto fondate le pretese creditorie avanzate dal condominio. Infatti, l’articolo 1136, comma 6, del Codice civile dispone che «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmen­te convocati». Ma questo compito, secondo i giudici, spetta per legge all’amministra­tore, in adempiment­o del mandato ricevuto.

Per i giudici, inoltre, a nulla rilevava il fatto che la convocazio­ne del condomino impugnata fosse stata inviata con posta ordinaria, e non tramite raccomanda­ta, in quanto da lui così richiesto, perché questo era assorbito dal giudicato disceso sulla pronuncia di annullamen­to della delibera e, comunque, doveva essere considerat­o un accordo interno non opponibile al condominio.

La decisione

I giudici di Cassazione sono stati però di diverso avviso e hanno ribaltato la sentenza d’appello.

La Suprema corte ha ritenuto che la sentenza di annullamen­to di una delibera assemblear­e riveste efficacia di giudicato quanto alla causa di invalidità accertata, tanto che la delibera è annullata per tutti i condomini. Ma questa sentenza che, appunto, accerta l’invalidità di una delibera assemblear­e, non riveste alcuna efficacia sostanzial­e di giudicato sulla responsabi­lità dell’amministra­tore verso il condominio.

Secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto tenere in debito conto, ai fini di una valutazion­e dell’inadempime­nto dell’ex amministra­tore, anche l’autorizzaz­ione a lui rilasciata dal condomino impugnante circa la modalità di sua convocazio­ne.

Inoltre, i giudici evidenzian­o che, sebbene sia compito dell’amministra­tore provvedere a convocare tutti i condomini in assemblea con le modalità indicate dall’articolo 66 delle disposizio­ni attuative del Codice civile, spetta comunque all’assemblea, nella persona del suo presidente, il compito di controllar­e che le convocazio­ni siano giunte a destinazio­ne e quindi che tutti gli aventi diritto siano stati messi in grado di partecipar­e all’assemblea.

È compito del presidente dell’assemblea e non dell’amministra­tore controllar­e la regolarità degli avvisi di convocazio­ne e darne conto tramite verbalizza­zione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipar­e alla riunione eventualme­nte compilato dall’amministra­tore. Poi, una volta constatato il quorum costitutiv­o, il presidente dell’assemblea deve dichiarare l’idoneità o meno dell’assemblea stessa a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’amministra­tore resta dunque estraneo a queste operazioni di controllo e, in quanto tale, è libero da ogni responsabi­lità nel caso di declarator­ia di annullabil­ità delle delibere per irregolari­tà nel riceviment­o dell’avviso di convocazio­ne dell’assemblea in cui queste delibere sono state assunte.

La Cassazione accoglie quindi il ricorso dell’amministra­tore, cassa la sentenza di secondo grado e la rinvia alla Corte d’appello.

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