Intangibili, la rivalutazione mantiene l’aliquota al 16%
Il Ddl di Bilancio non tocca la misura per avviamento, marchi e asset immateriali
Le leggi di Bilancio degli ultimi anni hanno sempre prorogato – quasi come fosse una misura a regime – la possibilità di rivalutare quote di società e terreni. Anche la manovra per il 2020 pare destinata a confermare questa chance, sia pure con piccole ma sostanziali modifiche, a partire dalla previsione di un’aliquota unica all’11% (si veda Il Sole 24 Ore dello scorso 11 novembre).
C’è però un’altra norma che non necessita di proroga – e sulla quale il disegno di legge di Bilancio non pare intenzionato per adesso a intervenire – che merita particolare attenzione da parte dei professionisti: la possibilità di riallineamento fiscale-contabile di alcuni intangible (beni immateriali) a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) oppure di acquisizioni di partecipazioni di controllo in altre società.
L’evoluzione della norma
La norma è stata dapprima impostata come una misura straordinaria per poi diventare, nel tempo, un provvedimento agevolativo a sistema. In estrema sintesi, fu inserita inizialmente nel contesto dell’articolo 15 del Dl 185/2008, il quale è stato poi ampliato dall’articolo 23, comma 12, del Dl 98/2011. Successivamente è stato emanato il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 77035/2014, che ha disciplinato le modalità per l’applicazione tecnica dell’agevolazione. Infine, è intervenuto l’articolo 1, comma 150, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), che ha rivisitato i commi 10-bis e 10-ter del Dl 185/2008, rendendo permanente la possibilità di riallineare alcuni valori in presenza di determinate condizioni. L’utilizzabilità della norma, in particolare, è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni di natura soggettiva: la misura è applicabile ai gruppi di imprese che redigono il bilancio consolidato e che hanno iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo, indipendentemente che siano stati adottati i principi contabili Oic o Ias.
L’aliquota e il versamento
L’opzione per il riallineamento consiste nell’affrancare – tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 16% della base imponibile calcolata dopo aver effettuato le operazioni di consolidamento – alcune voci fra le quali l’avviamento, i marchi, nonché altre attività immateriali. Di fatto, si tratta dell’affrancamento e della individuazione nel bilancio consolidato di quelle voci che emergono come differenza fra il valore fiscale della partecipazione di controllo e il patrimonio netto della stessa società controllata.
Diversamente da altre agevolazioni di natura rivalutativa, l’imposta dev’essere corrisposta in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo del periodo d’imposta in cui ha efficacia l’operazione straordinaria che abbia dato luogo alla possibile opzione per il riallineamento. La questione dello scarso appeal è soprattutto ricollegabile all’aliquota del 16% della sostitutiva.
Ad esempio, le rivalutazioni dei beni d’impresa, inserite nell’articolo 89 della disegno di legge di Bilancio 2020, presentano un aliquota pari al 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili (con un decremento rispetto all’ultima riapertura rispettivamente di 4 punti per i primi e di 2 punti percentuali per quelli non ammortizzabili) con una sensibile e significativa riduzione complessiva dell’imposta dovuta.
Solo per fare un raffronto, in ternativa l’altra opzione per il riallineamento è rappresentata dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, il quale prevede un range di aliquote da un minimo del 12% a un massimo del 16% (quest’ultima per valori rivalutabili superiori ai 10 milioni).
Non c’è da stupirsi, allora, che l’agevolazione qui in commento sia relativamente poco conosciuta (e poco usata), proprio in ragione dell’elevato costo per i contribuenti. In un’ottica di tax planning, la situazione sarebbe senz’altro più gestibile per le imprese se le misure a sfondo “rivalutativo” fossero tutte stabili nel tempo e con aliquote analoghe, così da consentire una vera pianificazione.