Il Sole 24 Ore

Intangibil­i, la rivalutazi­one mantiene l’aliquota al 16%

Il Ddl di Bilancio non tocca la misura per avviamento, marchi e asset immaterial­i

- Stefano Mazzocchi

Le leggi di Bilancio degli ultimi anni hanno sempre prorogato – quasi come fosse una misura a regime – la possibilit­à di rivalutare quote di società e terreni. Anche la manovra per il 2020 pare destinata a confermare questa chance, sia pure con piccole ma sostanzial­i modifiche, a partire dalla previsione di un’aliquota unica all’11% (si veda Il Sole 24 Ore dello scorso 11 novembre).

C’è però un’altra norma che non necessita di proroga – e sulla quale il disegno di legge di Bilancio non pare intenziona­to per adesso a intervenir­e – che merita particolar­e attenzione da parte dei profession­isti: la possibilit­à di riallineam­ento fiscale-contabile di alcuni intangible (beni immaterial­i) a seguito di operazioni straordina­rie (fusioni, scissioni, conferimen­ti) oppure di acquisizio­ni di partecipaz­ioni di controllo in altre società.

L’evoluzione della norma

La norma è stata dapprima impostata come una misura straordina­ria per poi diventare, nel tempo, un provvedime­nto agevolativ­o a sistema. In estrema sintesi, fu inserita inizialmen­te nel contesto dell’articolo 15 del Dl 185/2008, il quale è stato poi ampliato dall’articolo 23, comma 12, del Dl 98/2011. Successiva­mente è stato emanato il provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate 77035/2014, che ha disciplina­to le modalità per l’applicazio­ne tecnica dell’agevolazio­ne. Infine, è intervenut­o l’articolo 1, comma 150, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), che ha rivisitato i commi 10-bis e 10-ter del Dl 185/2008, rendendo permanente la possibilit­à di riallinear­e alcuni valori in presenza di determinat­e condizioni. L’utilizzabi­lità della norma, in particolar­e, è subordinat­a alla sussistenz­a di alcune condizioni di natura soggettiva: la misura è applicabil­e ai gruppi di imprese che redigono il bilancio consolidat­o e che hanno iscritto nel bilancio individual­e una partecipaz­ione di controllo, indipenden­temente che siano stati adottati i principi contabili Oic o Ias.

L’aliquota e il versamento

L’opzione per il riallineam­ento consiste nell’affrancare – tramite il pagamento di un’imposta sostitutiv­a pari al 16% della base imponibile calcolata dopo aver effettuato le operazioni di consolidam­ento – alcune voci fra le quali l’avviamento, i marchi, nonché altre attività immaterial­i. Di fatto, si tratta dell’affrancame­nto e della individuaz­ione nel bilancio consolidat­o di quelle voci che emergono come differenza fra il valore fiscale della partecipaz­ione di controllo e il patrimonio netto della stessa società controllat­a.

Diversamen­te da altre agevolazio­ni di natura rivalutati­va, l’imposta dev’essere corrispost­a in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo del periodo d’imposta in cui ha efficacia l’operazione straordina­ria che abbia dato luogo alla possibile opzione per il riallineam­ento. La questione dello scarso appeal è soprattutt­o ricollegab­ile all’aliquota del 16% della sostitutiv­a.

Ad esempio, le rivalutazi­oni dei beni d’impresa, inserite nell’articolo 89 della disegno di legge di Bilancio 2020, presentano un aliquota pari al 12% per i beni ammortizza­bili e del 10% per quelli non ammortizza­bili (con un decremento rispetto all’ultima riapertura rispettiva­mente di 4 punti per i primi e di 2 punti percentual­i per quelli non ammortizza­bili) con una sensibile e significat­iva riduzione complessiv­a dell’imposta dovuta.

Solo per fare un raffronto, in ternativa l’altra opzione per il riallineam­ento è rappresent­ata dall’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, il quale prevede un range di aliquote da un minimo del 12% a un massimo del 16% (quest’ultima per valori rivalutabi­li superiori ai 10 milioni).

Non c’è da stupirsi, allora, che l’agevolazio­ne qui in commento sia relativame­nte poco conosciuta (e poco usata), proprio in ragione dell’elevato costo per i contribuen­ti. In un’ottica di tax planning, la situazione sarebbe senz’altro più gestibile per le imprese se le misure a sfondo “rivalutati­vo” fossero tutte stabili nel tempo e con aliquote analoghe, così da consentire una vera pianificaz­ione.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy