Il Sole 24 Ore

Le novità sono figlie della Corte Ue

Si è scelto di non anticipare il debutto del soggetto passivo «certificat­o»

- Raffaele Rizzardi

Si avvicina il 1° gennaio 2020, e il nostro Paese non ha nessun atto per recepire l’importante direttiva europea 2018/1910 e divulgare i due regolament­i attuativi che vi sono connessi. Queste norme si occupano di alcune puntualizz­azioni e semplifica­zioni per le operazioni intraunion­ali in vista del big bang del 1° luglio 2022, quando verranno meno le nozioni “transitori­e” (previste come tali dal 1993) di acquisto intracomun­itario, e distintame­nte di cessione intracomun­itaria, poiché avremo un’unica operazione imponibile con l’Iva del Paese del cliente.

Ci si può forse chiedere se ci fosse la necessità di disciplina­re solo alcuni aspetti degli scambi intraunion­ali di beni (gli atti normativi europei non si riferiscon­o infatti ai servizi) per i due anni e mezzo che separano queste date, ma la Commission­e europea ha preferito mettere sul primo treno (è il termine con cui si può seguire l’iter degli atti normativi europei) questi atti normativi, che ha chiamato quick fixes, cioè soluzioni pronte o rapide.

Per i temi trattati in questa pagina, il nostro Paese era sostanzial­mente allineato per il call off stock – che noi in genere chiamavamo con il termine di consignmen­t – e la norma europea ha avuto lo scopo di assicurare un trattament­o uniforme nei Paesi in cui noi ci troviamo a spedire merce, che il cliente deciderà di acquistare a mano a mano che la preleva dal magazzino.

Nelle fasi preparator­ie della normativa sulle “vendite a catena”, quando cioè la merce viene venduta a più soggetti domiciliat­i in diversi Stati, senza che si sposti dal luogo in cui si trova, o faccia un solo viaggio quando le vendite sono state due o più, era stato additato come esempio il nostro regime del deposito fiscale, nel quale possono succedersi transazion­i tra diversi clienti e fornitori, senza alcuna rilevanza ai fini dell’applicazio­ne dell’Iva, sino a quando la merce non verrà estratta. Si usa dire al riguardo che il deposito fiscale è una black box, dove i movimenti (ai fini del nostro tributo) possono avvenire senza che si vedano e abbiano rilevanza.

Per il resto la disciplina delle chain transactio­n (o triangolaz­ioni) è figlia della giurisprud­enza della Corte di giustizia, che si è espressa in modo molto puntuale per individuar­e quale delle transazion­i possa qualificar­si come intraunion­ale, essendo l’altra (o le altre) delle operazioni interne. Al riguardo assume fondamenta­le rilievo l’individuaz­ione di chi esegue il trasporto e la scelta della partita Iva con cui porre in essere l’operazione, nel frequente caso in cui gli operatori in questo ambito siano identifica­ti in più di un Paese, anche senza essere ivi stabiliti.

Nel frazioname­nto temporale delle direttive e dei regolament­i adottati in vista del regime definitivo era inizialmen­te previsto – e l’avremmo considerat­o con grande favore – di anticipare addirittur­a al 2019 la disciplina del Soggetto passivo certificat­o – in sigla Ctp – Certified Tax Payer – titolare cioè di una patente ufficiale di operatore corretto, anche dal punto di vista della regolarità contabile. Questa qualifica avrebbe dovuto semplifica­re la prova della spedizione dei beni e, soprattutt­o, consentirà di continuare ad assolvere in reverse charge l’Iva sull’operazione intraunion­ale. I progetti attuali fanno coincidere questa qualificaz­ione con l’avvio del regime definitivo, e sono prevedibil­i tempi lunghi per farsi riconoscer­e questo status.

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