Le novità sono figlie della Corte Ue
Si è scelto di non anticipare il debutto del soggetto passivo «certificato»
Si avvicina il 1° gennaio 2020, e il nostro Paese non ha nessun atto per recepire l’importante direttiva europea 2018/1910 e divulgare i due regolamenti attuativi che vi sono connessi. Queste norme si occupano di alcune puntualizzazioni e semplificazioni per le operazioni intraunionali in vista del big bang del 1° luglio 2022, quando verranno meno le nozioni “transitorie” (previste come tali dal 1993) di acquisto intracomunitario, e distintamente di cessione intracomunitaria, poiché avremo un’unica operazione imponibile con l’Iva del Paese del cliente.
Ci si può forse chiedere se ci fosse la necessità di disciplinare solo alcuni aspetti degli scambi intraunionali di beni (gli atti normativi europei non si riferiscono infatti ai servizi) per i due anni e mezzo che separano queste date, ma la Commissione europea ha preferito mettere sul primo treno (è il termine con cui si può seguire l’iter degli atti normativi europei) questi atti normativi, che ha chiamato quick fixes, cioè soluzioni pronte o rapide.
Per i temi trattati in questa pagina, il nostro Paese era sostanzialmente allineato per il call off stock – che noi in genere chiamavamo con il termine di consignment – e la norma europea ha avuto lo scopo di assicurare un trattamento uniforme nei Paesi in cui noi ci troviamo a spedire merce, che il cliente deciderà di acquistare a mano a mano che la preleva dal magazzino.
Nelle fasi preparatorie della normativa sulle “vendite a catena”, quando cioè la merce viene venduta a più soggetti domiciliati in diversi Stati, senza che si sposti dal luogo in cui si trova, o faccia un solo viaggio quando le vendite sono state due o più, era stato additato come esempio il nostro regime del deposito fiscale, nel quale possono succedersi transazioni tra diversi clienti e fornitori, senza alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione dell’Iva, sino a quando la merce non verrà estratta. Si usa dire al riguardo che il deposito fiscale è una black box, dove i movimenti (ai fini del nostro tributo) possono avvenire senza che si vedano e abbiano rilevanza.
Per il resto la disciplina delle chain transaction (o triangolazioni) è figlia della giurisprudenza della Corte di giustizia, che si è espressa in modo molto puntuale per individuare quale delle transazioni possa qualificarsi come intraunionale, essendo l’altra (o le altre) delle operazioni interne. Al riguardo assume fondamentale rilievo l’individuazione di chi esegue il trasporto e la scelta della partita Iva con cui porre in essere l’operazione, nel frequente caso in cui gli operatori in questo ambito siano identificati in più di un Paese, anche senza essere ivi stabiliti.
Nel frazionamento temporale delle direttive e dei regolamenti adottati in vista del regime definitivo era inizialmente previsto – e l’avremmo considerato con grande favore – di anticipare addirittura al 2019 la disciplina del Soggetto passivo certificato – in sigla Ctp – Certified Tax Payer – titolare cioè di una patente ufficiale di operatore corretto, anche dal punto di vista della regolarità contabile. Questa qualifica avrebbe dovuto semplificare la prova della spedizione dei beni e, soprattutto, consentirà di continuare ad assolvere in reverse charge l’Iva sull’operazione intraunionale. I progetti attuali fanno coincidere questa qualificazione con l’avvio del regime definitivo, e sono prevedibili tempi lunghi per farsi riconoscere questo status.