Il Sole 24 Ore

FINANZIAME­NTI: SERVE CERTEZZA SULL’ESENZIONE DA RITENUTE

- di Fabrizio Cancellier­e e Mattia Merati

Se è vero che tre indizi fanno una prova, la risposta a interpello 423 delle Entrate, pubblicata lo scorso 24 ottobre, dimostra che, secondo l’Agenzia, l’approccio look through non è applicabil­e alle operazioni di direct lending. La risposta (già commentata sul Sole 24 Ore del 25 ottobre) affronta, appunto per la terza volta in pochi mesi, il tema dell’esenzione da ritenuta sugli interessi pagati su finanziame­nti a medio-lungo termine (articolo 26, comma 5-bis, Dpr 600/1973).

La presa di posizione merita un approfondi­mento, in quanto rischia di indebolire una prassi che si stava con fatica consolidan­do sul mercato, su un tema da sempre insidioso per le problemati­che di carattere regolatori­o e tributario.

La vicenda riguarda una banca olandese, che in una prima fase concede un finanziame­nto a medio-lungo termine a una società italiana. Due anni dopo stipula un accordo di sub-participat­ion con una società di cartolariz­zazione irlandese, con il quale si impegna a retroceder­e a quest’ultima una parte degli interessi maturati sul finanziame­nto.

Ebbene, l’Agenzia ha riconosciu­to l’esenzione da ritenuta anche sulla parte di interessi retrocessi alla irlandese, con la precisazio­ne che i requisiti vanno indagati esclusivam­ente in capo al percettore diretto (la banca olandese), in quanto «la disposizio­ne in esame, in generale, non consente di procedere secondo il principio del “beneficiar­io effettivo” dato che né la formulazio­ne letterale, né la ratio della norma (...) si prestano a una lettura di tipo “look through”».

I principi appaiono in contrasto con quelli affermati dalla stessa Amministra­zione nella circolare “Mlbo” (la 6/E/2016), a favore di un approccio look through per l’individuaz­ione del beneficiar­io effettivo; approccio di recente ripreso anche dai giudici della Cassazione penale con la sentenza 12777/2019, seppur sotto il diverso ambito della violazione della riserva di attività bancaria.

Dato questo quadro, ai fini dell’applicabil­ità del regime di esenzione alle strutture di sindacazio­ne aventi ad oggetto finanziame­nti cross-border, sembrano dunque delinearsi due diverse chiavi di lettura:

1. una prima, più mediata, secondo cui l’approccio look through per l’individuaz­ione del beneficiar­io effettivo non sia da ritenersi applicabil­e a livello generalizz­ato ma resti tuttavia valido per quelle particolar­i ipotesi in cui, sulla base di indici sintomatic­i e fattuali, sia comprovata la natura di mero “passante” del finanziato­re di primo livello. Questa lettura avrebbe il merito di dare unitarietà alle varie posizioni di prassi, tra cui la recente risoluzion­e 76/2019 che, nel richiamare la circolare 6/ E citata, sembra appunto circoscriv­ere la portata del look through a determinat­i «peculiari contesti di operativit­à»;

2. una seconda, più tranchant e che segnerebbe un ritorno al passato (ante circolare “Mlbo”), secondo cui la verifica dei requisiti richiesti, anche in termini di riserva di attività bancaria, va svolta sul solo finanziato­re di primo livello, a prescinder­e dalla verifica del beneficiar­io effettivo e dalle condizioni e tempi di sindacazio­ne.

L’incertezza che si è venuta a creare meriterebb­e un chiariment­o amministra­tivo risolutivo, per garantire, da un lato, maggiore certezza agli operatori internazio­nali che intendono accedere al mercato del credito nazionale nell’ambito di operazioni di sindacazio­ne e, dall’altro lato, ai debitori italiani che – in qualità di sostituti di imposta – hanno il delicato compito di qualificar­e fiscalment­e gli interessi, ai fini della sottoposiz­ione o meno a ritenuta fiscale.

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