PROCEDURE UNITARIE PER CRISI E INSOLVENZA
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede una modalità processuale unitaria di accesso alle procedure concorsuali e supera l’attuale frammentazione. Il principio, già punto qualificante della relazione Rordorf, semplifica la disciplina relativa all’accesso alle procedure attraverso un’ipotesi, valida sia per la liquidazione che per la conservazione del patrimonio, indipendente dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. E ciò anche al fine di agevolare il coordinamento tra i molti modelli esistenti.
Il procedimento introdotto unitariamente potrà, poi, generare esiti plurali e diversi. Già la legge delega aveva previsto un unico modello processuale fondato su alcune linee di indirizzo:
● celerità;
● legittimità dell’azione del Pm che ha avuto notizia dell’insolvenza o della crisi;
● possibilità di adottare misure cautelari;
● armonizzazione delle impugnazioni;
● assoggettamento di ogni categoria di imprenditore, ad eccezione degli enti pubblici;
● attribuzione di priorità alle proposte dirette a superare la crisi attraverso la continuità aziendale.
Si abbandona così l’approccio basato sulla distinzione tra il procedimento per la sentenza dichiarativa di fallimento e quello per l’ammissione al concordato preventivo. Il Codice recepisce pienamente tale impostazione, attraverso una disciplina che declina i seguenti principi:
● procedimento unitario fondato sul principio della domanda;
● trattazione unitaria delle domande con priorità per le istanze di accesso alle procedure diverse dalla liquidazione giudiziale;
● procedimento introduttivo a “fase unica”;
● atto introduttivo identificato nel ricorso con obbligo di difesa tecnica (fa eccezione la liquidazione giudiziale);
● legittimazione attiva all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza riservata al debitore, ad eccezione di quella diretta all’apertura della liquidazione giudiziale che compete, altresì, ai creditori e al pm;
● in caso di accoglimento del reclamo avverso il decreto motivato di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emesso dal tribunale, possibilità, per la Corte d’appello (oggi accade il contrario) , di aprire direttamente la liquidazione giudiziale, rimettendo gli atti al tribunale per la nomina degli organi e la fissazione dell’udienza di verifica del passivo.
Una revisione totale, quindi, fondata su una “tipizzazione forte” delle singole procedure, concepite come procedimenti con presupposti, fasi, finalità e obiettivi totalmente distinti. Solo la quotidiana applicazione, tuttavia, dirà se sarà funzionale ad una razionalizzazione del sistema e ad una maggiore efficienza. Non sono mancate le voci critiche. Il timore è che l’adozione di uno strumento universale determini un quadro incerto e poco chiaro, foriero di contenziosi e possibile causa, addirittura, di una maggiore durata dei processi, rispetto a quanto accadrebbe adottando una regolamentazione processuale meno invasiva.
Università degli Studi di Napoli Federico II
Componente del comitato tecnico scientifico dell’Istituto per il governo societario (Igs)