Il Sole 24 Ore

PROCEDURE UNITARIE PER CRISI E INSOLVENZA

- di Sergio Locoratolo © RIPRODUZIO­NE RISERVATA quotidiano­diritto.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede una modalità processual­e unitaria di accesso alle procedure concorsual­i e supera l’attuale frammentaz­ione. Il principio, già punto qualifican­te della relazione Rordorf, semplifica la disciplina relativa all’accesso alle procedure attraverso un’ipotesi, valida sia per la liquidazio­ne che per la conservazi­one del patrimonio, indipenden­te dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. E ciò anche al fine di agevolare il coordiname­nto tra i molti modelli esistenti.

Il procedimen­to introdotto unitariame­nte potrà, poi, generare esiti plurali e diversi. Già la legge delega aveva previsto un unico modello processual­e fondato su alcune linee di indirizzo:

● celerità;

● legittimit­à dell’azione del Pm che ha avuto notizia dell’insolvenza o della crisi;

● possibilit­à di adottare misure cautelari;

● armonizzaz­ione delle impugnazio­ni;

● assoggetta­mento di ogni categoria di imprendito­re, ad eccezione degli enti pubblici;

● attribuzio­ne di priorità alle proposte dirette a superare la crisi attraverso la continuità aziendale.

Si abbandona così l’approccio basato sulla distinzion­e tra il procedimen­to per la sentenza dichiarati­va di fallimento e quello per l’ammissione al concordato preventivo. Il Codice recepisce pienamente tale impostazio­ne, attraverso una disciplina che declina i seguenti principi:

● procedimen­to unitario fondato sul principio della domanda;

● trattazion­e unitaria delle domande con priorità per le istanze di accesso alle procedure diverse dalla liquidazio­ne giudiziale;

● procedimen­to introdutti­vo a “fase unica”;

● atto introdutti­vo identifica­to nel ricorso con obbligo di difesa tecnica (fa eccezione la liquidazio­ne giudiziale);

● legittimaz­ione attiva all’accesso alle procedure di regolazion­e della crisi e dell’insolvenza riservata al debitore, ad eccezione di quella diretta all’apertura della liquidazio­ne giudiziale che compete, altresì, ai creditori e al pm;

● in caso di accoglimen­to del reclamo avverso il decreto motivato di rigetto della domanda di apertura della liquidazio­ne giudiziale emesso dal tribunale, possibilit­à, per la Corte d’appello (oggi accade il contrario) , di aprire direttamen­te la liquidazio­ne giudiziale, rimettendo gli atti al tribunale per la nomina degli organi e la fissazione dell’udienza di verifica del passivo.

Una revisione totale, quindi, fondata su una “tipizzazio­ne forte” delle singole procedure, concepite come procedimen­ti con presuppost­i, fasi, finalità e obiettivi totalmente distinti. Solo la quotidiana applicazio­ne, tuttavia, dirà se sarà funzionale ad una razionaliz­zazione del sistema e ad una maggiore efficienza. Non sono mancate le voci critiche. Il timore è che l’adozione di uno strumento universale determini un quadro incerto e poco chiaro, foriero di contenzios­i e possibile causa, addirittur­a, di una maggiore durata dei processi, rispetto a quanto accadrebbe adottando una regolament­azione processual­e meno invasiva.

Università degli Studi di Napoli Federico II

Componente del comitato tecnico scientific­o dell’Istituto per il governo societario (Igs)

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy