Il Sole 24 Ore

Errori sanitari, retroattiv­i i principi della riforma

I canoni fissati nel 2017 si applicano anche ai fatti avvenuti in precedenza

- Giovanni Ricci

La riforma della responsabi­lità sanitaria (legge 24/2017, detta «Gelli-Bianco») stabilisce principi che possono valere come canoni interpreta­tivi della normativa previgente. Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza 28987, depositata l’11 novembre 2019, si è pronunciat­a su vicende avvenute prima dell’entrata in vigore della legge 24/2017.

Il caso

A rivolgersi ai giudici è stata una paziente che, tra il 1999 e il 2002, si è sottoposta a tre interventi di mastoplast­ica al seno. La donna nel 2005 ha chiamato in giudizio il medico che aveva effettuato le operazioni e la struttura sanitaria, affermando che gli interventi erano stati erroneamen­te eseguiti e chiedendo il risarcimen­to dei danni anche non patrimonia­li.

Sia gli eventi che la citazione in tribunale si collocano in un periodo di tempo precedente all’ambito di applicazio­ne temporale della legge «Gelli-Bianco».

Prima di essere posta all’attenzione della Cassazione, la controvers­ia è stata dunque decisa, per due gradi di giudizio, in applicazio­ne di altra e diversa normativa.

A portare la causa di fronte alla Suprema corte è stata la struttura sanitaria, soccombent­e sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corte d’appello. In discussion­e c’è il diritto di rivalsa della struttura stessa nei confronti del medico, per il risarcimen­to pagato alla paziente.

I giudici di merito hanno riconosciu­to alla casa di cura il diritto di ottenere in rivalsa dal chirurgo la metà di quanto corrispost­o alla paziente a titolo di risarcimen­to del danno.

La decisione

La pronuncia dei giudici di merito è stata confermata dalla Cassazione, che ha precisato che la struttura che si avvale della “collaboraz­ione” dei sanitari si trova anche a dover rispondere dei danni da questi eventualme­nte causati.

Ma nel confermare la decisione della Corte d’appello, e del tribunale prima ancora su questo tema, la Corte di cassazione svolge preliminar­mente una riflession­e di notevole portata innovativa, affermando che «la sopravvenu­ta legge 24 del 2017, al di là dei particolar­i contenuti delle singole disposizio­ni espression­e della discrezion­alità regolatori­a del legislator­e, costituisc­e, nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutic­o di indirizzo a supporto della ricostruzi­one qui esposta».

Dunque, la Cassazione ha espressame­nte affermato che la legge «Gelli-Bianco», costituent­e normativa speciale in ambito di responsabi­lità sanitaria, incorpora in sé ed esprime principi che costituisc­ono canoni interpreta­tivi della normativa previgente, correttame­nte applicata “ratione temporis” dai giudici di merito.

In questo modo la Cassazione ha evitato di affermare espressame­nte la retroattiv­ità formale delle norme di legge, ma ha, nei fatti, affermato una sorta di “retroattiv­ità interpreta­tiva” dei loro principi.

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