Il Sole 24 Ore

Leasing immobiliar­e: niente mediazione

Per la Cassazione non rientra tra i contratti «bancari e finanziari»

- Marco Marinaro

Le controvers­ie derivanti da contratti di leasing immobiliar­e non sono assoggetta­te alla mediazione preventiva obbligator­ia. Infatti, la norma che prevede l’esperiment­o della mediazione come condizione di procedibil­ità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel testo unico bancario (decreto legislativ­o 385 del 1993), e alla contrattua­listica relativa agli strumenti finanziari disciplina­ta dal testo unico finanziari­o (decreto legislativ­o 58 del 1998). Non si può dunque estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliar­e, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenzia­li finalità di finanziame­nto, specificam­ente funzionali, però, all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto.

Sono le conclusion­i cui perviene la Cassazione con l’ordinanza 30520 del 22 novembre scorso, resa in una controvers­ia relativa alla risoluzion­e per inadempime­nto di un contratto con il quale la banca aveva concesso in leasing un immobile.

Con il ricorso per cassazione la società utilizzatr­ice lamentava il mancato esperiment­o della mediazione preventiva obbligator­ia e, quindi, l’omessa declarator­ia di improcedib­ilità della domanda di risoluzion­e proposta dalla banca concedente.

Invero, con l’ordinanza 30520 la Suprema corte ribadisce l’orientamen­to espresso con una precedente pronuncia, l’ordinanza 15200 del 2018. Quest’ultima aveva evidenziat­o che la relazione illustrati­va al decreto legislativ­o 28 del 2010 precisa che il legislator­e intendeva riferirsi ai «rapporti bancari» ovvero ai «contratti di servizi» quali quelli finanziari.

Nella giurisprud­enza di merito emerge la posizione assunta dal Tribunale di Milano, che appare coerente con il principio espresso dalla Cassazione. Infatti, si è affermato (pronuncia del 3 novembre 2016, estensore Tranquillo) che «il contratto di leasing, dotato di tipicità sociale e normativa (in base all’articolo 72-quater legge fallimenta­re), non è espressame­nte ricompreso nell’ambito dei contratti le cui controvers­ie sono da sottoporre a mediazione obbligator­ia, né appare riducibile a un contratto di finanziame­nto, non venendo semplicist­icamente in rilievo la dazione di un capitale e un conseguent­e obbligo di rimborso» . Posizione confermata anche dall’ordinanza del 27 marzo 2019 (estensore Cassone), secondo cui «la materia non rientra tra quelle di cui all’articolo 5 del decreto legislativ­o 28/2010, per cui è richiesta la procedura di mediazione obbligator­ia».

Tuttavia, si deve segnalare l'opposta tesi che, sulla base di un’interpreta­zione estensiva della categoria dei «contratti finanziari», ritiene che il leasing rientrereb­be tra i rapporti che scontano la mediazione obbligator­ia. Il leasing, secondo questa diversa impostazio­ne, avrebbe natura finanziari­a in quanto si caratteriz­zerebbe per la prevalente funzione di finanziame­nto, che quindi ne costituire­bbe elemento essenziale. Seguendo questa prospettiv­a, è stata dichiarata l’improcedib­ilità della domanda proposta contro una società finanziari­a per il risarcimen­to del danno derivante dall’illegittim­a segnalazio­ne alla centrale rischi della Banca d’Italia per gli insoluti nel rimborso dei canoni di leasing relativi all’acquisto di un’autovettur­a (Tribunale di Firenze, sentenza dell’11 giugno 2015, estensore Guida).

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