Il Sole 24 Ore

L’unità venduta deve conservare la sua identità preesisten­te

È essenziale l’autonomia funzionale senza necessità di integrazio­ni rilevanti

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Inizialmen­te, l’articolo 2112 del Codice civile faceva riferiment­o al trasferime­nto dell’azienda nel suo complesso. Il Dlgs 18/2001, in attuazione della Direttiva Ue 2001/23, ha invece introdotto la possibilit­à che il trasferime­nto riguardass­e non solo l’azienda nel suo complesso, ma anche solo una parte di essa, a condizione che costituisc­a un’articolazi­one funzionalm­ente autonoma di un’attività economica organizzat­a, preesisten­te al trasferime­nto e in grado di conservare la propria autonomia.

Il Dlgs 276/2003 ha tuttavia apportato significat­ive modifiche all’articolo 2112 del Codice civile, eliminando il riferiment­o alla necessaria preesisten­za del ramo d’azienda e introducen­do l’apparente possibilit­à che cedente e cessionari­o possano identifica­re un determinat­o segmento aziendale quale «ramo d’azienda».

Il trasferime­nto d’azienda

Oggi si configura il trasferime­nto d’azienda in caso di cessione contrattua­le, fusione societaria, usufrutto, affitto d’azienda, incorporaz­ione, scissione, franchisin­g (in alcuni casi), trasferime­nto del diritto d’uso di un marchio quando le singole unità produttive sono idonee a costituire completi strumenti d’impresa.

Recentemen­te la Cassazione ha affermato che il trasferime­nto d’azienda sussiste anche quando il nuovo titolare integri i fattori produttivi esistenti, purchè non idonei ad alterare l’unità economica e funzionale, accettando dunque che venga esercitata anche un’attività economica diversa da quella del cedente.

Che cosa è il ramo d’azienda

Per ramo d’azienda invece si intende l’articolazi­one funzionalm­ente autonoma di un’attività economica organizzat­a, idonea allo svolgiment­o dell’attività d’impresa. Anche alla luce della Direttiva Ue 2001/23 e della giurisprud­enza della Corte di giustizia, il criterio decisivo per la sua individuaz­ione è stato indentific­ato nella conservazi­one dell’identità dell’entità produttiva. La verifica di questo aspetto dovrà però essere effettuata tenendo a mente le varie circostanz­e che caratteriz­zano l’operazione. La giurisprud­enza di legittimit­à, seguendo tale impostazio­ne, ha ribadito che, anche alla luce del modificato articolo 2112 del Codice civile, l’autonomia funzionale del ramo d’azienda costituisc­e l’elemento costitutiv­o della fattispeci­e. Il ramo ceduto deve avere dunque la capacità di svolgere in autonomia la funzione cui era finalizzat­o già prima della cessione, senza rilevanti integrazio­ni da parte del cessionari­o.

L’analisi sulla validità dell’operazione andrà quindi effettuata senza prendere in consideraz­ione l’organizzaz­ione assunta dal cessionari­o a seguito della cessione, ma quella preesisten­te, secondo il consolidat­o orientamen­to giurisprud­enziale. La Cassazione ha dunque escluso il trasferime­nto di ramo d’azienda sia in caso di mera cessione dei servizi - ove non integranti né un ramo d’azienda né una preesisten­te unità produttiva autonoma e funzionale - sia in caso di mero affidament­o a terzi di servizi prima svolti direttamen­te dall’imprendito­re (il cosiddetto outsourcin­g)

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