Il Sole 24 Ore

Appalti, i controlli contro l’evasione investono le Pa

Obbligo di verifica sui flussi dati e sui pagamenti delle imprese

- Patrizia Ruffini

È confermato, a partire dal 1° gennaio prossimo, il nuovo obbligo di controllar­e il corretto versamento delle ritenute sugli appalti e subappalti, che si applica anche alle amministra­zioni pubbliche. Il nuovo testo dell’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019) approvato dalla Camera, pur semplifica­ndo le regole previste nel testo iniziale del decreto, desta comunque apprension­e negli enti pubblici chiamati a contrastar­e l’evasione derivante dagli omessi versamenti.

Le regole in materia di versamento unitario e compensazi­one, contenute nell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997 interessan­o i committent­i (sostituti di imposta ai fini delle imposte sui redditi residenti nel territorio dello Stato) in relazione alle opere e ai servizi caratteriz­zati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committent­e, con l’utilizzo di beni strumental­i di sua proprietà, o comunque a lui riconducib­ili, e per un importo complessiv­o che superi la soglia di 200mila euro annui.

Viene previsto un flusso comunicati­vo obbligator­io tra ditte appaltatri­ci (affidatari­e o subappalta­trici) e committent­i finalizzat­o a consentire a questi ultimi il riscontro dell’ammontare complessiv­o degli importi versati dalle imprese. Le stesse imprese devono dunque inviare, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori (identifica­ti dal codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamen­te nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committent­e. L’elenco deve contenere per ciascun dipendente: il dettaglio delle ore di lavoro prestate in esecuzione dell’affidament­o, l’ammontare della retribuzio­ne corrispost­a per la prestazion­e ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei suoi confronti, con separata indicazion­e di quelle relative alla prestazion­e affidata dal committent­e.

Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa con distinte deleghe per ciascun committent­e, senza possibilit­à dì compensazi­one.

Il committent­e nel caso di mancata trasmissio­ne delle informazio­ni (entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute) o di omesso/insufficie­nte versamento delle ritenute fiscali è obbligato a sospendere, fino a quando perdura l’inadempime­nto, il pagamento dei corrispett­ivi maturati dall’impresa fino a concorrenz­a del 20 per cento del valore complessiv­o dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute è preclusa all’impresa ogni azione esecutiva finalizzat­a al soddisfaci­mento del credito.

Il committent­e inoltre, entro 90 giorni, deve dare comunicazi­one delle irregolari­tà all’agenzia delle Entrate territoria­lmente competente.

Il mancato adempiment­o da parte del committent­e degli obblighi sopra indicati è punito con il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa per l’omesso versamento.

Restano escluse le imprese (affidatari­e o subappalta­trici) che certifichi­no al committent­e la presenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi al termine del versamento), di due requisiti.

Dovranno essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarati­vi e dovranno aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscon­o le dichiarazi­oni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi. Inoltre, non dovranno avere iscrizioni a ruolo o accertamen­ti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenzi­ali, per importi superiori a 50mila euro. Da ultimo è previsto che l’agenzia delle Entrate rilasci una certificaz­ione attestante il possesso dei requisiti di esclusione, con validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

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