Il forfettario deduce i premi assicurativi sui rischi riguardanti l’attività professionale
Un ingegnere, che adotta il regime dei minimi, ha stipulato un’assicurazione infortuni con convenzione speciale professionisti: può detrarla come spesa in bilancio?
T.N. - VERCELLI
L’articolo 54 del Dpr 917/86 (Tuir) dispone che nell’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili le spese: effettivamente sostenute nel periodo d’imposta; inerenti all’esercizio dell’arte o professione; debitamente documentate.
Le istruzioni al modello Redditi persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra l’altro, i premi di assicurazione «per rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro». Tra tali spese si ritiene possano rientrare quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia del professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, Rc auto e simili. Tuttavia, in riferimento all’assicurazione contro infortuni del professionista, va sottolineato che la deducibilità del premio è connessa alla sua inerenza all’esercizio della professionista, e pertanto il relativo risarcimento dev’essere a fronte del mancato reddito causato dall’infortunio, e non attenere la sfera privata.