Il Sole 24 Ore

Il forfettari­o deduce i premi assicurati­vi sui rischi riguardant­i l’attività profession­ale

- — Cristina Odorizzi

Un ingegnere, che adotta il regime dei minimi, ha stipulato un’assicurazi­one infortuni con convenzion­e speciale profession­isti: può detrarla come spesa in bilancio?

T.N. - VERCELLI

L’articolo 54 del Dpr 917/86 (Tuir) dispone che nell’esercizio dell’arte o della profession­e sono deducibili le spese: effettivam­ente sostenute nel periodo d’imposta; inerenti all’esercizio dell’arte o profession­e; debitament­e documentat­e.

Le istruzioni al modello Redditi persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra l’altro, i premi di assicurazi­one «per rischi specificam­ente inerenti all’attività artistica o profession­ale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazi­one per la correspons­ione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro». Tra tali spese si ritiene possano rientrare quelle per assicurazi­one contro gli infortuni, sia del profession­ista sia del personale dipendente e dei collaborat­ori, per danni a terzi per fatto profession­ale, Rc auto e simili. Tuttavia, in riferiment­o all’assicurazi­one contro infortuni del profession­ista, va sottolinea­to che la deducibili­tà del premio è connessa alla sua inerenza all’esercizio della profession­ista, e pertanto il relativo risarcimen­to dev’essere a fronte del mancato reddito causato dall’infortunio, e non attenere la sfera privata.

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