Niente bonus Sud per gli investimenti in macchinari e attrezzi dati in comodato
Un mio cliente ha acquistato all’asta un appartamento di nuova realizzazione, per il quale è stata dichiarata la fine lavori il 15 dicembre 2014, regolarmente accatastato in categoria A/2 e in attesa di rilascio dell’abitabilità, in attesa del collaudo delle opere di urbanizzazione. Nella realtà, come indicato nella perizia redatta dal tecnico del tribunale, mancano i pavimenti, i sanitari, le porte interne, la caldaia e la scala di accesso al sottotetto. L’acquirente vorrebbe fare delle modifiche interne, cambiando la distribuzione delle pareti, oltre naturalmente a completare le opere mancanti. In questo caso può accedere al bonus fiscale per la ristrutturazione, o comunque può beneficiarne solamente per gli interventi non riconducibili al completamento?
Sia la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione che per gli interventi di risparmio energetico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019), non si rendono applicabili per gli interventi di nuova costruzione come nel caso di specie. Anche nell’ipotesi di rogito prima del completamento (fabbricato al rustico) gli stessi lavori sarebbero poi di completamento e, come tali, non agevolati. In sostanza per fruire dei benefici fiscali occorre intervenire su un fabbricato esistente prima dell’inizio dei lavori, cioè accatastato come ultimato prima del sostenimento delle spese detraibili. Ovviamente, tutte le spese per gli interventi successivi all’ultimazione del fabbricato (dopo la comunicazione di fine lavori, l’accatastamento e l’abitabilità) risultano detraibili sempre che siano pagati con bonifico bancario o postale. In tal caso le spese non sono considerate per l’ultimazione dei lavori di costruzione ma per il recupero o la manutenzione dello stesso.