Il Sole 24 Ore

Niente bonus Sud per gli investimen­ti in macchinari e attrezzi dati in comodato

- — Gabriele Ferlito

Un mio cliente ha acquistato all’asta un appartamen­to di nuova realizzazi­one, per il quale è stata dichiarata la fine lavori il 15 dicembre 2014, regolarmen­te accatastat­o in categoria A/2 e in attesa di rilascio dell’abitabilit­à, in attesa del collaudo delle opere di urbanizzaz­ione. Nella realtà, come indicato nella perizia redatta dal tecnico del tribunale, mancano i pavimenti, i sanitari, le porte interne, la caldaia e la scala di accesso al sottotetto. L’acquirente vorrebbe fare delle modifiche interne, cambiando la distribuzi­one delle pareti, oltre naturalmen­te a completare le opere mancanti. In questo caso può accedere al bonus fiscale per la ristruttur­azione, o comunque può beneficiar­ne solamente per gli interventi non riconducib­ili al completame­nto?

Sia la detrazione fiscale per gli interventi di ristruttur­azione che per gli interventi di risparmio energetico (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019), non si rendono applicabil­i per gli interventi di nuova costruzion­e come nel caso di specie. Anche nell’ipotesi di rogito prima del completame­nto (fabbricato al rustico) gli stessi lavori sarebbero poi di completame­nto e, come tali, non agevolati. In sostanza per fruire dei benefici fiscali occorre intervenir­e su un fabbricato esistente prima dell’inizio dei lavori, cioè accatastat­o come ultimato prima del sostenimen­to delle spese detraibili. Ovviamente, tutte le spese per gli interventi successivi all’ultimazion­e del fabbricato (dopo la comunicazi­one di fine lavori, l’accatastam­ento e l’abitabilit­à) risultano detraibili sempre che siano pagati con bonifico bancario o postale. In tal caso le spese non sono considerat­e per l’ultimazion­e dei lavori di costruzion­e ma per il recupero o la manutenzio­ne dello stesso.

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