Il conto termico non si applica agli stabili per la rivendita
Un’impresa di costruzioni edili ha intenzione di installare in uno stabile in ristrutturazione un impianto di riscaldamento a pompe di calore in sostituzione di quello tradizionale, ormai desueto. Una volta ristrutturato, lo stabile verrà messo in vendita. L’impresa ha diritto di accedere al conto termico sulle spese di installazione dell’impianto a pompa di calore? Il beneficio può essere trasferito all’acquirente?
R.G. - TORINO
La risposta è negativa. Il conto termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. In particolare, si tratta di un incentivo di carattere finanziario e non fiscale che si applica anche per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, erogato direttamente al soggetto che sostiene le spese e che non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute. Per importi fino a 5.000 euro è prevista l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Importi superiori sono erogati in rate annuali costanti. I beneficiari sono principalmente le pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi destinati a tale scopo che comunque non riguardano interventi sui beni merce delle imprese di costruzione o ristrutturazione cioè sui beni costruiti o ristrutturati per la vendita il cui reddito è determinato a costi e ricavi (ricavi dalla vendita meno i costi tra i quali quello per l’impianto di riscaldamento).