Il Sole 24 Ore

Il conto termico non si applica agli stabili per la rivendita

- A cura di Marco Zandonà

Un’impresa di costruzion­i edili ha intenzione di installare in uno stabile in ristruttur­azione un impianto di riscaldame­nto a pompe di calore in sostituzio­ne di quello tradiziona­le, ormai desueto. Una volta ristruttur­ato, lo stabile verrà messo in vendita. L’impresa ha diritto di accedere al conto termico sulle spese di installazi­one dell’impianto a pompa di calore? Il beneficio può essere trasferito all’acquirente?

R.G. - TORINO

La risposta è negativa. Il conto termico incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabil­i per impianti di piccole dimensioni. In particolar­e, si tratta di un incentivo di carattere finanziari­o e non fiscale che si applica anche per la sostituzio­ne dell’impianto di riscaldame­nto, erogato direttamen­te al soggetto che sostiene le spese e che non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute. Per importi fino a 5.000 euro è prevista l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata. Importi superiori sono erogati in rate annuali costanti. I beneficiar­i sono principalm­ente le pubbliche amministra­zioni, ma anche imprese e privati, che potranno accedere a fondi destinati a tale scopo che comunque non riguardano interventi sui beni merce delle imprese di costruzion­e o ristruttur­azione cioè sui beni costruiti o ristruttur­ati per la vendita il cui reddito è determinat­o a costi e ricavi (ricavi dalla vendita meno i costi tra i quali quello per l’impianto di riscaldame­nto).

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