Il Sole 24 Ore

Ok allo sconto in caso di riduzione volumetric­a

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Nell’ipotesi di ristruttur­azioni con demolizion­e e ricostruzi­one, è prevista la detrazione Irpef del 50 per cento. Tale agevolazio­ne compete in caso di fedele ricostruzi­one, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesisten­te. Diversamen­te, in caso di demolizion­e e ricostruzi­one con ampliament­o le detrazioni non spettano. Nel caso, invece, venisse eseguita una riduzione di volumetria dell’edificio preesisten­te si può comunque applicare la detrazione?

C.T. - PADOVA

La risposta è affermativ­a. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate (risposta 210 del 27 giugno 2019) chiarisce che la detrazione per interventi di riqualific­azione energetica (ma lo stesso vale anche per gli interventi di ristruttur­azione edilizia cui si applica la detrazione del 50%; articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio 2019) degli edifici esistenti risulta applicabil­e anche nell’ipotesi di interventi di demolizion­e e ricostruzi­one da cui risulti una volumetria inferiore rispetto a quella preesisten­te. Come già affermato in tema di detrazione Irpef del 50% per le ristruttur­azioni edilizie, l’amministra­zione finanziari­a argomenta la propria posizione rinviando a quanto specificat­o dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 16 luglio 2015, che ha sciolto alcuni nodi interpreta­tivi circa l’esatta individuaz­ione degli interventi di “ristruttur­azione edilizia”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001. Secondo tale organismo, in particolar­e, gli «interventi di demolizion­e e ricostruzi­one che non sfruttino l’intera volumetria preesisten­te, ma ne ricostruis­cano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispeci­e della ristruttur­azione edilizia». L’Agenzia, tuttavia, ribadisce che tale conclusion­e può ritenersi valida soltanto nel caso in cui l’intervento di riqualific­azione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio). Infatti, per tale tipologia di immobili, tra gli interventi di “ristruttur­azione edilizia” sono ricompresi quelli consistent­i nella demolizion­e e ricostruzi­one e nel ripristino di edifici crollati o demoliti, solo se viene rispettata la sagoma dell’edificio preesisten­te, requisito che non può essere rispettato in caso di variazione volumetric­a (anche in diminuzion­e).

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