Ok allo sconto in caso di riduzione volumetrica
Nell’ipotesi di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, è prevista la detrazione Irpef del 50 per cento. Tale agevolazione compete in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria dell’edificio preesistente. Diversamente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento le detrazioni non spettano. Nel caso, invece, venisse eseguita una riduzione di volumetria dell’edificio preesistente si può comunque applicare la detrazione?
C.T. - PADOVA
La risposta è affermativa. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate (risposta 210 del 27 giugno 2019) chiarisce che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica (ma lo stesso vale anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia cui si applica la detrazione del 50%; articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio 2019) degli edifici esistenti risulta applicabile anche nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione da cui risulti una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Come già affermato in tema di detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie, l’amministrazione finanziaria argomenta la propria posizione rinviando a quanto specificato dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 16 luglio 2015, che ha sciolto alcuni nodi interpretativi circa l’esatta individuazione degli interventi di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001. Secondo tale organismo, in particolare, gli «interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l’intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte (…) appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia». L’Agenzia, tuttavia, ribadisce che tale conclusione può ritenersi valida soltanto nel caso in cui l’intervento di riqualificazione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal Dlgs 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio). Infatti, per tale tipologia di immobili, tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” sono ricompresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione e nel ripristino di edifici crollati o demoliti, solo se viene rispettata la sagoma dell’edificio preesistente, requisito che non può essere rispettato in caso di variazione volumetrica (anche in diminuzione).