Il credito Mezzogiorno non rileva per il tetto de minimis
Il 24 aprile 2019 una società ha ottenuto l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta per un importo complessivo di 23.310 euro di cui 4.662 euro per il 2018 e 18.648 euro per il 2019.
Tale credito d’imposta è da considerare un aiuto di Stato che rientra nel regime de minimis come stabilito dagli articoli 92 e 93 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea? Devo quindi tener conto di tutte le altre agevolazioni che la società ha avuto nel triennio? M.M. - SALERNO
La risposta al primo quesito è negativa. Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non costituisce un aiuto in regime “de minimis”, bensì una agevolazione rilevante ai fini della normativa europea sugli aiuti di Stato in base a quanto stabilito dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Pertanto non dovrà tenersi conto di tutte le altre agevolazioni che la società ha ricevuto nel triennio in regime de minimis ai fini del rispetto del “tetto” rilevante (in genere, 200.000 euro). Tuttavia si precisa quanto segue: il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento. Al fine di garantire il rispetto del limite dell’intensità di aiuto, nella comunicazione da inviare all’agenzia delle Entrate dovranno essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute a valere sui medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito d’imposta richiesto nei limiti della misura massima consentita.