Prima casa della ex moglie: così la vendita post divorzio
Una persona ha ricevuto dalla ex moglie, con accordo in sede di divorzio, un immobile (a). Questo immobile era stato acquistato come prima casa dalla ex moglie (100%
proprietaria) ed è stato trasferito a lui con i benefici previsti dell’articolo 19 della legge 74/1987. Premettendo che lui era già proprietario di un immobile (b, di proprietà al 100%) acquistato come prima casa, nello stesso Comune, se ora vende la casa (a) ricevuta dalla moglie, può farlo liberamente in qualunque momento o andrebbe a perdere i benefici previsti dalla legge 74/1987? Se, invece, decide di vendere il suo immobile (b) deve poi portare la residenza nell’immobile ricevuto dalla ex moglie (a) per mantenere i benefici prima casa? E se sì, entro quanto tempo?
A.T. - REGGIO EMILIA
Nell’ambito delle procedure di separazione consensuale o divorzio congiunto dei coniugi, è possibile includere nella redazione dell’accordo negoziale clausole che prevedono trasferimenti di proprietà da un coniuge all’altro al fine di regolamentare i rapporti economici collegati alla crisi del matrimonio. Tali trasferimenti patrimoniali godono di un regime fiscale agevolativo ai sensi dell’articolo 19 della legge 74/1987, che testualmente prevede: «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». In pratica, tali atti non sono soggetti alle imposte e alle tasse previste per i trasferimenti immobiliari, ovvero l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Ovviamente la successiva vendita dell’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto comporta l’applicazione della tassazione della eventuale plusvalenza pari alla differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita (articolo 67 del Dpr 917/1986). Se invece si decide di vendere l’immobile preposseduto in proprietà esclusiva (abitazione principale), anche se la vendita avviene prima dei cinque anni, non si applica l’imposta sulla eventuale plusvalenza e la residenza va trasferita nella casa acquisita con il divorzio solo se si vuole fruire dell’esenzione dall’Imu prima casa.