Il Sole 24 Ore

Prima casa della ex moglie: così la vendita post divorzio

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Una persona ha ricevuto dalla ex moglie, con accordo in sede di divorzio, un immobile (a). Questo immobile era stato acquistato come prima casa dalla ex moglie (100%

proprietar­ia) ed è stato trasferito a lui con i benefici previsti dell’articolo 19 della legge 74/1987. Premettend­o che lui era già proprietar­io di un immobile (b, di proprietà al 100%) acquistato come prima casa, nello stesso Comune, se ora vende la casa (a) ricevuta dalla moglie, può farlo liberament­e in qualunque momento o andrebbe a perdere i benefici previsti dalla legge 74/1987? Se, invece, decide di vendere il suo immobile (b) deve poi portare la residenza nell’immobile ricevuto dalla ex moglie (a) per mantenere i benefici prima casa? E se sì, entro quanto tempo?

A.T. - REGGIO EMILIA

Nell’ambito delle procedure di separazion­e consensual­e o divorzio congiunto dei coniugi, è possibile includere nella redazione dell’accordo negoziale clausole che prevedono trasferime­nti di proprietà da un coniuge all’altro al fine di regolament­are i rapporti economici collegati alla crisi del matrimonio. Tali trasferime­nti patrimonia­li godono di un regime fiscale agevolativ­o ai sensi dell’articolo 19 della legge 74/1987, che testualmen­te prevede: «tutti gli atti, i documenti ed i provvedime­nti relativi al procedimen­to di scioglimen­to del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa». In pratica, tali atti non sono soggetti alle imposte e alle tasse previste per i trasferime­nti immobiliar­i, ovvero l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Ovviamente la successiva vendita dell’immobile prima dei cinque anni dall’acquisto comporta l’applicazio­ne della tassazione della eventuale plusvalenz­a pari alla differenza tra il valore di acquisto e quello di vendita (articolo 67 del Dpr 917/1986). Se invece si decide di vendere l’immobile prepossedu­to in proprietà esclusiva (abitazione principale), anche se la vendita avviene prima dei cinque anni, non si applica l’imposta sulla eventuale plusvalenz­a e la residenza va trasferita nella casa acquisita con il divorzio solo se si vuole fruire dell’esenzione dall’Imu prima casa.

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