Il Sole 24 Ore

Tassazione separata per gli arretrati Inps

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Sono pensionata da luglio 2008, con pensione integrata al minimo e quindi non tassata per incapienza. Dal giugno 2015 percepisco anche la pensione di reversibil­ità di mio marito, per cui, cumulando le due pensioni, rientro nel primo scaglione Irpef. Tuttavia, ho due figli a carico, per cui l’imposta netta risulta a zero. Quest’anno, in seguito all’esito favorevole di una causa previdenzi­ale decennale contro l’Inps, il giudice mi ha riconosciu­to il diritto alla pensione integrata al minimo a decorrere da maggio 2003, e condannato l’Inps al pagamento dei ratei arretrati dal 1° maggio 2003 al 1° luglio 2008. L’Inps mi ha liquidato la somma lorda di 28.392,85 euro, comprensiv­i di interessi, e mi ha applicato trattenute Irpef per 7.019,01 euro. È corretto tassare gli arretrati di una pensione integrata al minimo, che se fosse stata percepita da quando spettava, cioè dal maggio 2003, non sarebbe stata tassata per incapienza?

R.B. - FOGGIA

Il comportame­nto dell’Inps appare corretto. Presumibil­mente l’Istituto ha applicato la tassazione separata. Tale tassazione prevede l’applicazio­ne dell’aliquota media corrispond­ente alla metà del reddito complessiv­o netto del contribuen­te nel biennio anteriore all’anno in cui gli stessi sono stati percepiti. Si evidenzia quanto previsto dal comma 3, articolo 17, del Tuir (Dpr 917/86), secondo il quale per i redditi indicati alle lettere a, b, c, c–bis del comma 1 (e quindi anche per gli arretrati a tassazione separata), gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessiv­o dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuen­te.

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