Tassazione separata per gli arretrati Inps
Sono pensionata da luglio 2008, con pensione integrata al minimo e quindi non tassata per incapienza. Dal giugno 2015 percepisco anche la pensione di reversibilità di mio marito, per cui, cumulando le due pensioni, rientro nel primo scaglione Irpef. Tuttavia, ho due figli a carico, per cui l’imposta netta risulta a zero. Quest’anno, in seguito all’esito favorevole di una causa previdenziale decennale contro l’Inps, il giudice mi ha riconosciuto il diritto alla pensione integrata al minimo a decorrere da maggio 2003, e condannato l’Inps al pagamento dei ratei arretrati dal 1° maggio 2003 al 1° luglio 2008. L’Inps mi ha liquidato la somma lorda di 28.392,85 euro, comprensivi di interessi, e mi ha applicato trattenute Irpef per 7.019,01 euro. È corretto tassare gli arretrati di una pensione integrata al minimo, che se fosse stata percepita da quando spettava, cioè dal maggio 2003, non sarebbe stata tassata per incapienza?
R.B. - FOGGIA
Il comportamento dell’Inps appare corretto. Presumibilmente l’Istituto ha applicato la tassazione separata. Tale tassazione prevede l’applicazione dell’aliquota media corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui gli stessi sono stati percepiti. Si evidenzia quanto previsto dal comma 3, articolo 17, del Tuir (Dpr 917/86), secondo il quale per i redditi indicati alle lettere a, b, c, c–bis del comma 1 (e quindi anche per gli arretrati a tassazione separata), gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.