Impatriati, il bonus può anche chiedersi in dichiarazione
Un cittadino italiano iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) ha lavorato per cinque anni a Londra. Ora è stato assunto da un’impresa italiana a partire da questo mese, e vorrebbe ottenere i benefici per la riduzione delle imposte al 50 per cento. Quali sono gli adempimenti?
F.L. - ROMA
Il regime speciale per i lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, recentemente modificato dal decreto crescita (Dl 34/2019, convertito nella legge 58/2019). Per fruire dell’agevolazione, è anzitutto necessario trasferire la residenza in Italia, in base all’articolo 2 del Dpr 917/86 (Tuir), per il quale (comma 2) «si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta [ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile] sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile». Come precisato dall’agenzia delle Entrate (risoluzione 51/E/2018), l’agevolazione è applicabile (per un quinquennio) a decorrere dal periodo d’imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza in Italia, con impegno a permanervi per almeno due anni (risposta n. 34/2019), fatto a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’intenzione di beneficiare dell’incentivo può essere comunicata al datore di lavoro in modo tale da applicarlo a far data dal primo periodo di paga utile successivo alla richiesta. L’incentivo può comunque essere chiesto anche in dichiarazione.