Disallineamento «telematico» tra incasso e memorizzazione
Alla luce della circolare 12/E/2016, con la quale l’agenzia delle Entrate ha confermato la propria posizione circa la possibilità, concessa agli esercizi commerciali che chiudono l’attività giornaliera oltre le ore 24, di poter considerare corrispettivo al giorno precedente, per la chiusura fatta ad esempio alle ore 2 del giorno successivo, lo stesso comportamento può ritenersi legittimo anche con l’adozione dei nuovi registratori telematici? In altri termini, l’esercente può contabilizzare il nuovo documento commerciale con una data diversa rispetto a quanto comunicato dall’apparecchio all’Agenzia, con ciò disallineando i dati in possesso della stessa Agenzia al pari di quanto avviene per i corrispettivi non incassati?
S.Z. - COLLESALVETTI
In virtù della risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello n. 394, pubblicato il 7 ottobre 2019, riferito a fattispecie analoga all’ipotesi di corrispettivo non riscosso, si è dell’avviso che, nel caso prospettato, il contribuente possa contabilizzare il ricavo come corrispettivo del giorno precedente a quello della memorizzazione risultante dal documento commerciale emesso dal registratore telematico, in quanto il disallineamento tra la data di memorizzazione dell’operazione e quella dell’incasso del corrispettivo sarà considerato dall’ufficio, come precisato dalla stessa Agenzia.