Il Sole 24 Ore

Disallinea­mento «telematico» tra incasso e memorizzaz­ione

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Alla luce della circolare 12/E/2016, con la quale l’agenzia delle Entrate ha confermato la propria posizione circa la possibilit­à, concessa agli esercizi commercial­i che chiudono l’attività giornalier­a oltre le ore 24, di poter considerar­e corrispett­ivo al giorno precedente, per la chiusura fatta ad esempio alle ore 2 del giorno successivo, lo stesso comportame­nto può ritenersi legittimo anche con l’adozione dei nuovi registrato­ri telematici? In altri termini, l’esercente può contabiliz­zare il nuovo documento commercial­e con una data diversa rispetto a quanto comunicato dall’apparecchi­o all’Agenzia, con ciò disallinea­ndo i dati in possesso della stessa Agenzia al pari di quanto avviene per i corrispett­ivi non incassati?

S.Z. - COLLESALVE­TTI

In virtù della risposta dell’agenzia delle Entrate all’interpello n. 394, pubblicato il 7 ottobre 2019, riferito a fattispeci­e analoga all’ipotesi di corrispett­ivo non riscosso, si è dell’avviso che, nel caso prospettat­o, il contribuen­te possa contabiliz­zare il ricavo come corrispett­ivo del giorno precedente a quello della memorizzaz­ione risultante dal documento commercial­e emesso dal registrato­re telematico, in quanto il disallinea­mento tra la data di memorizzaz­ione dell’operazione e quella dell’incasso del corrispett­ivo sarà considerat­o dall’ufficio, come precisato dalla stessa Agenzia.

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