Il Sole 24 Ore

L’assicurazi­one sulla casa e la vendita dell’immobile

- A cura di Maurizio Di Rocco

A gennaio scorso ho acceso due polizze Rc e altre coperture (garanzie): rispettiva­mente per l’abitazione dove risiedo e per quella a disposizio­ne (casa vacanze). Dal 9 settembre non sono più proprietar­io della seconda casa, avendola venduta. Tale variazione è stata da me comunicata alla compagnia assicuratr­ice. Ciò posto, ritengo che, essendo venuto a cessare il rischio sulla seconda casa dal momento del trasferime­nto della proprietà (9 settembre 2019), dovrei essere creditore del premio non dovuto a partire da tale data. Non avendo ricevuto dalla compagnia alcuna comunicazi­one sulla restituzio­ne dei ratei del premio versato, vorrei attivarmi (considerat­o, peraltro, che nel contratto di polizza non esiste alcuna norma che disciplini la fattispeci­e) nel richiedere la ripetizion­e dei ratei non spettanti dal 9 settembre 2019 alla scadenza della polizza. Cosa dovrei fare?

G.N. - MILANO

Premesso che la vendita del bene assicurato non è una causa di scioglimen­to del contratto di assicurazi­one, l’articolo 1918 del Codice civile prevede che l’assicurato debba comunicare all’assicurato­re l’avvenuta alienazion­e e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazi­one. Nel caso in cui non vi fossero tali comunicazi­oni, il venditore/assicurato sarà obbligato a pagare i premi che scadono in seguito alla data dell’alienazion­e; se invece vi sono state entrambe, i diritti e gli obblighi concernent­i l’assicurazi­one passano all’acquirente, a meno che questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazi­one, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazion­e, non dichiari all’assicurato­re di non voler subentrare nel contratto.

Se c’è stata anche questa dichiarazi­one, i premi relativi al periodo di assicurazi­one in corso non sono dovuti. Tanto detto, al fine di poter avere un rimborso dei premi pagati e non goduti, il lettore dovrà verificare di aver dato comunicazi­one anche all’acquirente, e in tal caso pretendere il rimborso dei premi da quest’ultimo.

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