Il Sole 24 Ore

Verifica sismica in capo al Rup per lavori entro un milione

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Un edificio pubblico viene ristruttur­ato per adeguarlo a caserma dei carabinier­i. La progettazi­one viene approvata con delibera di giunta comunale, il progetto viene validato dal responsabi­le unico del procedimen­to (Rup) mancando la verifica sismica. I lavori vengono appaltati, completati e collaudati. Viene stipulato anche il contratto di fitto tra la prefettura e il Comune, quando i carabinier­i si avvedono che manca la verifica sismica. Nella verifica del progetto il Rup aveva il dovere di verificare che tutte le norme fossero state rispettate?

E.C. - NOCERA INFERIORE

La risposta è positiva a condizione che l’importo dei lavori fosse inferiore a 1.000.000 di euro, in quanto l’articolo 26, comma 6, lettera d del Codice dei contratti pubblici, pone a carico del Rup l’obbligo di verifica preventiva della progettazi­one, nella quale rientra quella sismica. Per completezz­a di informazio­ni, si segnala che, per importi superiori a questo limite, lo stesso articolo 26 pone la responsabi­lità a carico di altri organismi. Ad esempio: tra euro 5.548.000 e superiori a euro 1.000.000 la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettist­i esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettist­i interni.

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