Verifica sismica in capo al Rup per lavori entro un milione
Un edificio pubblico viene ristrutturato per adeguarlo a caserma dei carabinieri. La progettazione viene approvata con delibera di giunta comunale, il progetto viene validato dal responsabile unico del procedimento (Rup) mancando la verifica sismica. I lavori vengono appaltati, completati e collaudati. Viene stipulato anche il contratto di fitto tra la prefettura e il Comune, quando i carabinieri si avvedono che manca la verifica sismica. Nella verifica del progetto il Rup aveva il dovere di verificare che tutte le norme fossero state rispettate?
E.C. - NOCERA INFERIORE
La risposta è positiva a condizione che l’importo dei lavori fosse inferiore a 1.000.000 di euro, in quanto l’articolo 26, comma 6, lettera d del Codice dei contratti pubblici, pone a carico del Rup l’obbligo di verifica preventiva della progettazione, nella quale rientra quella sismica. Per completezza di informazioni, si segnala che, per importi superiori a questo limite, lo stesso articolo 26 pone la responsabilità a carico di altri organismi. Ad esempio: tra euro 5.548.000 e superiori a euro 1.000.000 la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.