Il Sole 24 Ore

Sicurezza delle prestazion­i sempre indicata nel contratto

- A cura di Mario Maceroni

L’articolo 105, comma 14, del Dlgs 50/2016 stabilisce che «l’affidatari­o corrispond­e i costi della sicurezza delle prestazion­i affidate in subappalto senza alcun ribasso». Questa indicazion­e deve essere sempre riportata nel contratto di subappalto oppure può essere omessa laddove l’affidatari­o si accolli tutti gli oneri della sicurezza relativi all’allestimen­to del cantiere e tutti gli oneri relativi alle opere previste nel computo metrico, alla voce «oneri della sicurezza»?

A.M. - GROSSETO

Per rispondere al quesito occorre premettere che i costi della sicurezza indicati nell’articolo 105 del Codice degli appalti pubblici sono quelli specificat­i dal coordinato­re della sicurezza della stazione appaltante (Sa) e attengono ai rischi connessi con la costruzion­e dell’opera o di interferen­za, ossia a quelli derivanti dalla attività che i lavoratori dell’impresa appaltatri­ce (eventualme­nte di quelle subappalta­trici e/o dei cottimisti) svolgono nei locali della Sa ove operano i dipendenti del committent­e. Ne consegue che il subappalta­tore non fruisce della quota «oneri di sicurezza non soggetti a ribasso» nel caso che l’appaltator­e aggiudicat­ario dell’appalto compia, per tutte le lavorazion­i dell’intero cantiere, le incombenze prescritte dal menzionato coordinato­re della sicurezza. Viceversa, se per la quota parte dei lavori in subappalto, il subappalta­tore pone in essere le specifiche incombenze derivanti dalle disposizio­ni del coordinato­re, sarà remunerato con i prezzi (ribassati) del contratto di subappalto, ma con aggiunta della parte degli oneri di sicurezza che ha realizzato senza che a questi ultimi sia applicato il “ribasso” contrattua­le (del subappalto dei lavori). Tali circostanz­e, ovviamente, dovranno essere inserite nel contratto di subappalto.

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