Sicurezza delle prestazioni sempre indicata nel contratto
L’articolo 105, comma 14, del Dlgs 50/2016 stabilisce che «l’affidatario corrisponde i costi della sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso». Questa indicazione deve essere sempre riportata nel contratto di subappalto oppure può essere omessa laddove l’affidatario si accolli tutti gli oneri della sicurezza relativi all’allestimento del cantiere e tutti gli oneri relativi alle opere previste nel computo metrico, alla voce «oneri della sicurezza»?
A.M. - GROSSETO
Per rispondere al quesito occorre premettere che i costi della sicurezza indicati nell’articolo 105 del Codice degli appalti pubblici sono quelli specificati dal coordinatore della sicurezza della stazione appaltante (Sa) e attengono ai rischi connessi con la costruzione dell’opera o di interferenza, ossia a quelli derivanti dalla attività che i lavoratori dell’impresa appaltatrice (eventualmente di quelle subappaltatrici e/o dei cottimisti) svolgono nei locali della Sa ove operano i dipendenti del committente. Ne consegue che il subappaltatore non fruisce della quota «oneri di sicurezza non soggetti a ribasso» nel caso che l’appaltatore aggiudicatario dell’appalto compia, per tutte le lavorazioni dell’intero cantiere, le incombenze prescritte dal menzionato coordinatore della sicurezza. Viceversa, se per la quota parte dei lavori in subappalto, il subappaltatore pone in essere le specifiche incombenze derivanti dalle disposizioni del coordinatore, sarà remunerato con i prezzi (ribassati) del contratto di subappalto, ma con aggiunta della parte degli oneri di sicurezza che ha realizzato senza che a questi ultimi sia applicato il “ribasso” contrattuale (del subappalto dei lavori). Tali circostanze, ovviamente, dovranno essere inserite nel contratto di subappalto.