Organo di controllo: i criteri dimensionali per la nomina
In merito alla nomina dell’organo di controllo, in base al nuovo articolo 2477 del Codice civile, così come modificato dal Dl 18 aprile 2019, n. 32, si chiede di conoscere se i giorni di cassa integrazione ordinaria vadano ricompresi nel calcolo dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio. G.E. - CIVITANOVA MARCHE
Uno dei parametri da considerare per verificare la necessità di nominare l’organo di controllo o il revisore riguarda il numero di dipendenti. La verifica dei parametri dev’essere eseguita con riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018).
Il Dm 18 aprile 2005 fornisce le indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi; nell’allegato sono indicate le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali con riferimento al fatturato, totale di bilancio e occupati.
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa (ora Libro unico del lavoro, Lul) e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità–lavorative–anno (Ula), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di Ula.
Si considerano dipendenti dell’impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) e i soci che svolgono attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono percepire un compenso per l’attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.
Al fine del calcolo in termini di Ula, il socio che percepisce tali compensi viene considerato una Ula, salvo i casi in cui il contratto che regola i rapporti tra la società e il socio stesso specifichi una durata inferiore all’anno (in tale circostanza si calcola la frazione di Ula). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.