L’ente pubblico economico deve acquisire il «Cig»
Un ente pubblico economico, che ha in essere un contratto di locazione per un immobile destinato ad attività istituzionali, deve procedere all’acquisizione del codice identificativo di gara (Cig)? L’acquisto/locazione di immobili o terreni o fabbricati da parte di un ente pubblico ricade nell’ambito di applicazione del Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti)?
E.C. - MODENA
La richiesta e la conseguente assegnazione del Cig (codice identificativo di gara), con la legge 136/10 è lo strumento, insieme al codice unico di progetto, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del Cig a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice dei contratti, salvo alcune deroghe, indipendentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente utilizzata. Sulla base delle considerazioni svolte, si ritiene che le movimentazioni di denaro avvengono ad opera di un soggetto avente la qualificazione di «ente pubblico economico», quando instaura rapporti negoziali riveste la qualifica di stazione appaltante e, di conseguenza, dette movimentazioni sono sottoposte alla normativa sul Cig.
Per completezza di informazioni sul punto, va chiarito che, alla luce delle determinazioni dell’Autorità anticorruzione che vigila anche sugli appalti pubblici, le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in rapporto con pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti a un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamenti in house), devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della citata legge 136/10.
Ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Quanto alla seconda parte del quesito, si evidenzia che il contratto di locazione rientra nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, il Cpv (vocabolario dei contratti pubblici) inerente, per l’appunto, alla normativa di questi ultimi prevede tra gli altri il cpv 70310000–7 (servizi di affitto o vendita edifici). Tuttavia il contratto di affitto ricade tra i contratti esclusi ex articolo 17, lettera a del citato Codice.