Il Sole 24 Ore

L’ente pubblico economico deve acquisire il «Cig»

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Un ente pubblico economico, che ha in essere un contratto di locazione per un immobile destinato ad attività istituzion­ali, deve procedere all’acquisizio­ne del codice identifica­tivo di gara (Cig)? L’acquisto/locazione di immobili o terreni o fabbricati da parte di un ente pubblico ricade nell’ambito di applicazio­ne del Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti)?

E.C. - MODENA

La richiesta e la conseguent­e assegnazio­ne del Cig (codice identifica­tivo di gara), con la legge 136/10 è lo strumento, insieme al codice unico di progetto, su cui è imperniato il sistema della tracciabil­ità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del Cig a tutte le fattispeci­e contrattua­li contemplat­e nel Codice dei contratti, salvo alcune deroghe, indipenden­temente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente utilizzata. Sulla base delle consideraz­ioni svolte, si ritiene che le movimentaz­ioni di denaro avvengono ad opera di un soggetto avente la qualificaz­ione di «ente pubblico economico», quando instaura rapporti negoziali riveste la qualifica di stazione appaltante e, di conseguenz­a, dette movimentaz­ioni sono sottoposte alla normativa sul Cig.

Per completezz­a di informazio­ni sul punto, va chiarito che, alla luce delle determinaz­ioni dell’Autorità anticorruz­ione che vigila anche sugli appalti pubblici, le movimentaz­ioni di denaro derivanti da prestazion­i eseguite in rapporto con pubbliche amministra­zioni da soggetti, giuridicam­ente distinti dalle stesse, ma sottoposti a un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidament­i in house), devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazio­ne della citata legge 136/10.

Ciò in quanto, come affermato da un orientamen­to giurisprud­enziale ormai consolidat­o, in tale caso assume rilievo la modalità organizzat­iva dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutiv­i del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà. Quanto alla seconda parte del quesito, si evidenzia che il contratto di locazione rientra nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, il Cpv (vocabolari­o dei contratti pubblici) inerente, per l’appunto, alla normativa di questi ultimi prevede tra gli altri il cpv 70310000–7 (servizi di affitto o vendita edifici). Tuttavia il contratto di affitto ricade tra i contratti esclusi ex articolo 17, lettera a del citato Codice.

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