Il Sole 24 Ore

Nuove tabelle con aumento di volumetria sotto il 20%

-

Alcuni condòmini hanno abusivamen­te aumentato le volumetrie dei loro appartamen­ti. Il condominio intende cambiare la ripartizio­ne millesimal­e in quanto non è giusto che chi ha aumentato superfici abitative paghi ancora come se avesse gli originali metri quadri. È vero che, nel caso di abusi inferiori al 20% della volumetria originale, per modificare la ripartizio­ne millesimal­e c’è bisogno dell’unanimità dell’assemblea e le spese dell’operazione sono a carico di tutti i condòmini? Se sì, la norma consentire­bbe ad una porzione di condòmini che hanno realizzato l’aumento di impedire alla maggioranz­a di suddivider­e equamente le spese condominia­li.

G.B. - ROMA

Se per “ripartizio­ne millesimal­e” il lettore intende la revisione della tabella millesimal­e, l’articolo 69 delle disposizio­ni di attuazione al Codice civile, «i valori proporzion­ali delle singole unità immobiliar­i espressi nella tabella millesimal­e di cui all’articolo 68 possono essere rettificat­i o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificat­i o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranz­a prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1) quando risulta che sono conseguenz­a di un errore; 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenz­a di sopraeleva­zione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzion­e delle unità immobiliar­i, è alterato per più di un quinto il valore proporzion­ale dell’unità immobiliar­e anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione».

Secondo la giurisprud­enza, tuttavia, la norma continua ad essere interpreta­ta nel senso che la revisione della tabella millesimal­e non ha valore negoziale, (salvo che con essa l’assemblea abbia derogato volontaria­mente a norme codicistic­he o regolament­ari). Conseguent­emente – anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 220 all’articolo 69 – la tabella millesimal­e può essere approvata con una maggioranz­a di 500 millesimi, oltre a quella degli intervenut­i (Cassazione 13 maggio 2013, numero 11387).

In tale contesto, anche ove non sussista l’alterazion­e per più di un quinto del valore proporzion­ale, è possibile che l’assemblea decida a maggioranz­a di far redigere una nuova tabella millesimal­e, più rispettosa della situazione reale, con la maggioranz­a di cui si è detto, con ripartizio­ne delle spese di redazione (per il tecnico incaricato) a carico di tutti i condòmini, per millesimi di proprietà.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy