Il Sole 24 Ore

Pedana mobile: costi ripartiti per millesimi (con esoneri)

- Cesarina Vittoria Vegni e Marco Zandonà

Dovendo installare una pedana mobile in un condominio, al fine di superare la scala d’ingresso al portone del palazzo, rispetto al piano stradale, come va ripartita la spesa? Uno o più condòmini possono esimersi dal pagamento? C’è un’agevolazio­ne fiscale?

A.R. - NAPOLI

L’articolo 1120 del Codice civile stabilisce che, in caso di opere o interventi per l’abbattimen­to di barriere architetto­niche, l’assemblea delibera con la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno metà del valore dell’edificio. Dunque, se vi è la delibera condominia­le, la spesa sarà ripartita per millesimi di proprietà. Se la pedana mobile, come sembra, si può considerar­e un’innovazion­e, cioè un’opera completame­nte nuova, e sia voluttuari­a o gravosa e in ogni caso suscettibi­le di utilizzazi­one separata, si potrà applicare l’articolo 1121 del Codice civile: cioè i condòmini non interessat­i potranno essere esonerati dalla spesa e anche dall’uso, salvo la possibilit­à in futuro di partecipar­e all’innovazion­e, contribuen­do alle spese di esecuzione. In ogni caso, come più volte precisato dalla giurisprud­enza, il singolo condomino in materia di abbattimen­to delle barriere architetto­niche potrà assumersi l’intera spesa e sarà a lui solo dato l’uso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del Codice civile, non mutare destinazio­ne della cosa comune e consentire il pari uso agli altri condòmini (fra le altre, Cassazione civile 31462/2018). Le spese sostenute per la pedana, come spese condominia­li, sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019). La ripartizio­ne dell’importo detraibile avviene tra i condòmini che partecipan­o alle spese sulla base della tabella millesimal­e. Tuttavia, con la recente risposta 213 del 27 giugno 2019, l’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di rifaciment­o del tetto di un condominio, in presenza di spese sostenute da uno solo dei condòmini, ha precisato l’applicabil­ità del beneficio per l’intero ammontare delle spese sostenute dal condomino, e non solo sull’importo a lui riferibile in base alla tabella millesimal­e. Tale importo, specifica l’amministra­zione finanziari­a, deve riferirsi unicamente all’unità immobiliar­e posseduta dal condomino, non essendo applicabil­i, nel caso di specie, gli ulteriori limiti di spesa attribuibi­li alle altre unità che compongono l’edificio.

In sostanza, la detrazione viene ripartita solo tra i condòmini che partecipan­o alla spesa sulla base della tabella millesimal­e; e se le spese sono sostenute da uno solo dei condòmini per intero, questo ha diritto all’intera detrazione.

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