Pedana mobile: costi ripartiti per millesimi (con esoneri)
Dovendo installare una pedana mobile in un condominio, al fine di superare la scala d’ingresso al portone del palazzo, rispetto al piano stradale, come va ripartita la spesa? Uno o più condòmini possono esimersi dal pagamento? C’è un’agevolazione fiscale?
A.R. - NAPOLI
L’articolo 1120 del Codice civile stabilisce che, in caso di opere o interventi per l’abbattimento di barriere architettoniche, l’assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio. Dunque, se vi è la delibera condominiale, la spesa sarà ripartita per millesimi di proprietà. Se la pedana mobile, come sembra, si può considerare un’innovazione, cioè un’opera completamente nuova, e sia voluttuaria o gravosa e in ogni caso suscettibile di utilizzazione separata, si potrà applicare l’articolo 1121 del Codice civile: cioè i condòmini non interessati potranno essere esonerati dalla spesa e anche dall’uso, salvo la possibilità in futuro di partecipare all’innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione. In ogni caso, come più volte precisato dalla giurisprudenza, il singolo condomino in materia di abbattimento delle barriere architettoniche potrà assumersi l’intera spesa e sarà a lui solo dato l’uso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del Codice civile, non mutare destinazione della cosa comune e consentire il pari uso agli altri condòmini (fra le altre, Cassazione civile 31462/2018). Le spese sostenute per la pedana, come spese condominiali, sono detraibili ai fini del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019). La ripartizione dell’importo detraibile avviene tra i condòmini che partecipano alle spese sulla base della tabella millesimale. Tuttavia, con la recente risposta 213 del 27 giugno 2019, l’agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di rifacimento del tetto di un condominio, in presenza di spese sostenute da uno solo dei condòmini, ha precisato l’applicabilità del beneficio per l’intero ammontare delle spese sostenute dal condomino, e non solo sull’importo a lui riferibile in base alla tabella millesimale. Tale importo, specifica l’amministrazione finanziaria, deve riferirsi unicamente all’unità immobiliare posseduta dal condomino, non essendo applicabili, nel caso di specie, gli ulteriori limiti di spesa attribuibili alle altre unità che compongono l’edificio.
In sostanza, la detrazione viene ripartita solo tra i condòmini che partecipano alla spesa sulla base della tabella millesimale; e se le spese sono sostenute da uno solo dei condòmini per intero, questo ha diritto all’intera detrazione.