Il Sole 24 Ore

Il Garante e il parere inviato con i dati del reclamante

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Dopo aver presentato all’Autorità garante per la protezione dei dati personali un reclamo (concernent­e la mancata apposizion­e, in un locale aperto al pubblico, degli avvisi informativ­i circa la presenza di videocamer­e), l’Autorità ha comunicato di avere chiuso il procedimen­to (prendendo atto delle “giustifica­zioni” fornite dal titolare dell’impianto di videosorve­glianza). Tale comunicazi­one è stata indirizzat­a dall’Autorità all’autore del reclamo e, per conoscenza, anche al gestore del locale oggetto del reclamo medesimo. Si chiede se l’avere in questo modo rese note le generalità del reclamante, nonché il suo indirizzo Pec al gestore del locale, sia conforme alle disposizio­ni vigenti.

G.M. - VENEZIA

Può apparire paradossal­e, ma in questo caso l’Autorità sembra non aver considerat­o che, applicando il principio di adeguatezz­a, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità (articolo 3, comma 1, lettera c, del Dlgs 51/2018), le comunicazi­oni dell’esito del reclamo avrebbero potuto essere rivolte separatame­nte alle parti, per non esporre l’autore del reclamo a possibili conseguenz­e negative facilmente intuibili. Va però segnalato, al riguardo, che nel regolament­o del Garante n. 1/2019 del 4 aprile 2019, relativo alle procedure interne a rilevanza esterna, si prevede (articolo 11) che, quando l’esame del reclamo si conclude con l’immediata archiviazi­one, la relativa comunicazi­one è inviata al solo “istante”, cioè all’autore del reclamo; mentre se l’infondatez­za del reclamo è decisa dal Collegio, e interviene dopo una fase di istruttori­a estesa al titolare del trattament­o, il relativo provvedime­nto è notificato alle parti (articolo 14).

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