Il Garante e il parere inviato con i dati del reclamante
Dopo aver presentato all’Autorità garante per la protezione dei dati personali un reclamo (concernente la mancata apposizione, in un locale aperto al pubblico, degli avvisi informativi circa la presenza di videocamere), l’Autorità ha comunicato di avere chiuso il procedimento (prendendo atto delle “giustificazioni” fornite dal titolare dell’impianto di videosorveglianza). Tale comunicazione è stata indirizzata dall’Autorità all’autore del reclamo e, per conoscenza, anche al gestore del locale oggetto del reclamo medesimo. Si chiede se l’avere in questo modo rese note le generalità del reclamante, nonché il suo indirizzo Pec al gestore del locale, sia conforme alle disposizioni vigenti.
G.M. - VENEZIA
Può apparire paradossale, ma in questo caso l’Autorità sembra non aver considerato che, applicando il principio di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità (articolo 3, comma 1, lettera c, del Dlgs 51/2018), le comunicazioni dell’esito del reclamo avrebbero potuto essere rivolte separatamente alle parti, per non esporre l’autore del reclamo a possibili conseguenze negative facilmente intuibili. Va però segnalato, al riguardo, che nel regolamento del Garante n. 1/2019 del 4 aprile 2019, relativo alle procedure interne a rilevanza esterna, si prevede (articolo 11) che, quando l’esame del reclamo si conclude con l’immediata archiviazione, la relativa comunicazione è inviata al solo “istante”, cioè all’autore del reclamo; mentre se l’infondatezza del reclamo è decisa dal Collegio, e interviene dopo una fase di istruttoria estesa al titolare del trattamento, il relativo provvedimento è notificato alle parti (articolo 14).