Azione di regresso entro un anno dalla prestazione
Vorrei avere un chiarimento a proposito dell’azione di regresso tra venditore e produttore. Faccio un esempio. Il 15 ottobre 2019 la nostra azienda vende un elettroutensile, con fattura, al rivenditore dotato di partita Iva. Il 20 novembre 2020 il rivenditore vende al consumatore finale l’elettroutensile, con lo scontrino. Il consumatore il 15 ottobre 2022 consegna al rivenditore il bene in quanto diffettoso, e chiede il reso in garanzia presentando lo scontrino. Verificato che esiste il difetto, il rivenditore sostituisce il bene con uno nuovo (reso in garanzia). Il rivenditore il 15 novembre 2022 applica l’azione di regresso e chiede di essere risarcito dalla nostra azienda per la garanzia. È possibile chiedere l’azione di regeresso dopo tre anni? Non esiste un tempo massimo per l’azione di regresso?
A.S. - MANIAGO
Il tempo massimo per l’esercizio dell’azione di regresso da parte del venditore finale del bene mobile nei confronti del produttore è di un anno dal momento dell’esecuzione della prestazione al consumatore, ovvero in questo caso dall’avvenuta sostituzione del prodotto difettoso. I termini di legge sono espressamente indicati dall’articolo 131 del Codice del consumo, il quale prevede anche i
requisiti necessari per l’esperibilità di tale azione.