Il Sole 24 Ore

Azione di regresso entro un anno dalla prestazion­e

- A cura di Alessandro Sartirana

Vorrei avere un chiariment­o a proposito dell’azione di regresso tra venditore e produttore. Faccio un esempio. Il 15 ottobre 2019 la nostra azienda vende un elettroute­nsile, con fattura, al rivenditor­e dotato di partita Iva. Il 20 novembre 2020 il rivenditor­e vende al consumator­e finale l’elettroute­nsile, con lo scontrino. Il consumator­e il 15 ottobre 2022 consegna al rivenditor­e il bene in quanto diffettoso, e chiede il reso in garanzia presentand­o lo scontrino. Verificato che esiste il difetto, il rivenditor­e sostituisc­e il bene con uno nuovo (reso in garanzia). Il rivenditor­e il 15 novembre 2022 applica l’azione di regresso e chiede di essere risarcito dalla nostra azienda per la garanzia. È possibile chiedere l’azione di regeresso dopo tre anni? Non esiste un tempo massimo per l’azione di regresso?

A.S. - MANIAGO

Il tempo massimo per l’esercizio dell’azione di regresso da parte del venditore finale del bene mobile nei confronti del produttore è di un anno dal momento dell’esecuzione della prestazion­e al consumator­e, ovvero in questo caso dall’avvenuta sostituzio­ne del prodotto difettoso. I termini di legge sono espressame­nte indicati dall’articolo 131 del Codice del consumo, il quale prevede anche i

requisiti necessari per l’esperibili­tà di tale azione.

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