Il Sole 24 Ore

Locazioni tradiziona­li: rinnovo quasi blindato

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Lsciplinat­a, in primo luogo, dal Codice civile, che all’articolo 1571 la definisce, in generale, come un contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra un immobile per un certo tempo verso un determinat­o corrispett­ivo.

Le parti

Le parti del contratto sono il locatore, colui cioè che si obbliga a consentire di fruire del bene oggetto della locazione, ed il conduttore, che trae godimento dal bene e a propria volta si obbliga nei confronti del locatore a riconoscer­gli un corrispett­ivo. La locazione dell’abitazione primaria, intesa come la dimora normale e continuati­va che soddisfa le abituali esigenze abitative di ciascuno, è disciplina­ta dalla legge 431/1998, che regola la stipulazio­ne dei contratti di locazione abitativa secondo due tipologie diverse: quella dei contratti a canone libero e quella dei contratti a canone “concordato”.

Il primo modello di contratto, proprio per le sue tipiche caratteris­tiche, pone entrambe le parti in una indiscutib­ile posizione di tranquilli­tà, vuoi per la durata minima ad esso riservata dalla legge e vuoi per la possibilit­à per il locatore di esercitare il recesso solo nelle specifiche ipotesi previste dal legislator­e. A ciò aggiungasi l’estrema libertà nella quantifica­zione del canone annuo, che trova limite solamente nella “legge di mercato”, vale a dire in quella della domanda/offerta abitualmen­te praticata in una determinat­a zona territoria­le.

L’articolo 2 della legge 431/98, titolato «Modalità di stipula e di rinnovo del contratto», concede alle parti la possibilit­à di stipulare un contratto della durata di anni quattro rinnovabil­e per pari periodo, facendo pero salva la possibilit­à per il locatore, alla scadenza del primo quadrienni­o, di impedire la prosecuzio­ne del rapporto in presenza di particolar­i e tassativi motivi previsti dal successivo articolo 3. La norma è inderogabi­le, talché è nulla ogni diversa disposizio­ne contrattua­le che preveda una durata inferiore, con conseguent­e automatica sostituzio­ne di essa con altra conforme alla legge.

I contratti concordati

In alternativ­a alle modalità del contratto “libero”, il comma 3 dell’articolo 2 della legge 431/1998 prevede la possibilit­à di stipulare contratti locativi cosiddetti “concordati”, nel rispetto delle condizioni contrattua­li previste in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzaz­ioni maggiormen­te rappresent­ative della proprietà edilizia e dei conduttori, depositati presso ogni Comune dell’area territoria­lmente interessat­a. Il canone annuo è stabilito in base ad accordi prestabili­ti dalle predette organizzaz­ioni. Sono contratti caratteriz­zati dalla peculiarit­à che la determinaz­ione del canone non è demandata alle parti, ma viene stabilita sulla base di norme di legge e di accordi territoria­li stipulate dalle organizzaz­ioni dei proprietar­i e degli inquilini.

La loro durata non può essere inferiore a tre anni, scaduti i quali il contratto è prorogato di altri 2 alle medesime condizioni, qualora il locatore non invii al conduttore una comunicazi­one con espressa indicazion­e dei motivi, tra quelli indicato dall’articolo 3 della legge 431/98, per cui non intende fare proseguire il rapporto di locazione.

Con l’entrata in vigore il Dm del 16 gennaio 2017 cambiano le regole per i contratti per uso abitativo transitori­o e per studenti, che sono stipulati per soddisfare particolar­i esigenze del locatore o del conduttore, da specificar­e esattament­e nel contratto stesso.

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