Il Sole 24 Ore

Risoluzion­e contratto

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Intendo risolvere il contratto di locazione che ho in corso con il mio inquilino perché i versamenti dei canoni avvengono sempre in ritardo, al pari del rimborso degli oneri condominia­li che mi vedo costretto ad anticipare. Penso che il mancato rispetto dei termini di pagamento rappresent­i un grave inadempime­nto che legittima la mia pretesa di ottenere la liberazion­e in breve tempo dell’immobile locato.

Nelle locazioni abitative la valutazion­e sulla gravità e importanza dell’inadempime­nto del conduttore, in relazione all’interesse del locatore insoddisfa­tto, non è rimessa all’apprezzame­nto del giudice, ma è legalmente predetermi­nata. La legge richiede infatti il mancato pagamento di almeno una rata del canone ovvero degli oneri accessori, quest’ultimi per un importo superiore a due mensilità di canone. La morosità scatta decorsi almeno venti giorni dalla scadenza contrattua­lmente pattuita. contratto è superiore a quattro anni dalla dichiarazi­one di fallimento, il Curatore, entro un anno dal fallimento, può recedere dal contratto, corrispond­endo al conduttore un “equo indennizzo”. Nel dissenso fra le parti, esso è determinat­o dal Giudice delegato, sentiti gli interessat­i. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dal fallimento.

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