Risoluzione contratto
Intendo risolvere il contratto di locazione che ho in corso con il mio inquilino perché i versamenti dei canoni avvengono sempre in ritardo, al pari del rimborso degli oneri condominiali che mi vedo costretto ad anticipare. Penso che il mancato rispetto dei termini di pagamento rappresenti un grave inadempimento che legittima la mia pretesa di ottenere la liberazione in breve tempo dell’immobile locato.
Nelle locazioni abitative la valutazione sulla gravità e importanza dell’inadempimento del conduttore, in relazione all’interesse del locatore insoddisfatto, non è rimessa all’apprezzamento del giudice, ma è legalmente predeterminata. La legge richiede infatti il mancato pagamento di almeno una rata del canone ovvero degli oneri accessori, quest’ultimi per un importo superiore a due mensilità di canone. La morosità scatta decorsi almeno venti giorni dalla scadenza contrattualmente pattuita. contratto è superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il Curatore, entro un anno dal fallimento, può recedere dal contratto, corrispondendo al conduttore un “equo indennizzo”. Nel dissenso fra le parti, esso è determinato dal Giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dal fallimento.