Il Sole 24 Ore

Disdetta anticipata

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Il mio locatore mi ha inviato disdetta del contratto per la prima scadenza, avendo deciso di fare occupare l’immobile a sua figlia, prossima alle nozze. So per certo, però, che la figlia già convive da tempo in altro appartamen­to che soddisfa pienamente le sue esigenze abitative e che non ha intenzione di trasferirs­i in quello che dovrò lasciare tra poco tempo. Vorrei conoscere i miei diritti.

Se il locatore abbia riacquista­to la disponibil­ità dell’alloggio a dopo diniego di rinnovo e non lo abbia adibito nel termine di 12 mesi all’uso dichiarato, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato. È indifferen­te che il rilascio da parte del conduttore avvenga in forza di provvedime­nto giudiziari­o o spontaneam­ente: il fondamento della sanzione sta nel mancato utilizzo del bene per il fine dichiarato nella disdetta.

Il credito del locatore deve essere insinuato nel passivo del fallimento dell’inquilino, presentand­o domanda al Curatore, secondo le indicazion­i contenute nell’articolo 93 della legge Fallimenta­re (ovvero nell’articolo 201 del Codice della crisi, che entrerà in vigore ad agosto 2020). Il credito del locatore sarà dato dai canoni di locazione non riscossi, maturati prima della dichiarazi­one di fallimento e fino al rilascio dell’immobile. Il credito del locatore è assistito dal privilegio speciale previsto dall’articolo 2764 Cc.

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