Disdetta anticipata
Il mio locatore mi ha inviato disdetta del contratto per la prima scadenza, avendo deciso di fare occupare l’immobile a sua figlia, prossima alle nozze. So per certo, però, che la figlia già convive da tempo in altro appartamento che soddisfa pienamente le sue esigenze abitative e che non ha intenzione di trasferirsi in quello che dovrò lasciare tra poco tempo. Vorrei conoscere i miei diritti.
Se il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a dopo diniego di rinnovo e non lo abbia adibito nel termine di 12 mesi all’uso dichiarato, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato. È indifferente che il rilascio da parte del conduttore avvenga in forza di provvedimento giudiziario o spontaneamente: il fondamento della sanzione sta nel mancato utilizzo del bene per il fine dichiarato nella disdetta.
Il credito del locatore deve essere insinuato nel passivo del fallimento dell’inquilino, presentando domanda al Curatore, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 93 della legge Fallimentare (ovvero nell’articolo 201 del Codice della crisi, che entrerà in vigore ad agosto 2020). Il credito del locatore sarà dato dai canoni di locazione non riscossi, maturati prima della dichiarazione di fallimento e fino al rilascio dell’immobile. Il credito del locatore è assistito dal privilegio speciale previsto dall’articolo 2764 Cc.