LA CONTRAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI
Il Dlgs 14/2019 permette al debitore di chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o concedere garanzie, funzionali alla esecuzione del piano ed alla miglior soddisfazione dei creditori Non ci sono regole specifiche, e la priorità assegnata al credito per finanziamento al debitore in crisi è spesso frutto di un accordo tra chi eroga il prestito e gli altri principali creditori. La protezione dalle azioni di recupero è parte dell’accordo. Le norme favoriscono l’erogazione di nuova finanza al debitore in crisi, assegnano al credito priorità rispetto alle cause di prelazione esistenti e protezione rispetto alle azioni di recupero dei creditori Il credito per finanziamenti erogati al debitore in crisi beneficia di particolari privilegi rispetto agli altri crediti preesistenti, anche privilegiati. Tali crediti sono protetti dalle azioni di recupero degli altri creditori. I nuovi finanziamenti inclusi nel piano di ristrutturazione e approvati dal giudice non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili, e causare responsabilità civili o penali per il finanziatore, fatti salvi i casi di frode. Gli stati membri provvedono affinchè i nuovi finanziamenti non possano essere dichiarati nulli o inopponibili, escludono responsabilità penali e civili e possono prevedere il diritto ad essere rimborsati in via prioritaria in caso di successiva insolvenza