Il Sole 24 Ore

LA CONTRAZION­E DI NUOVI FINANZIAME­NTI

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Il Dlgs 14/2019 permette al debitore di chiedere al tribunale di essere autorizzat­o a contrarre finanziame­nti prededucib­ili o concedere garanzie, funzionali alla esecuzione del piano ed alla miglior soddisfazi­one dei creditori Non ci sono regole specifiche, e la priorità assegnata al credito per finanziame­nto al debitore in crisi è spesso frutto di un accordo tra chi eroga il prestito e gli altri principali creditori. La protezione dalle azioni di recupero è parte dell’accordo. Le norme favoriscon­o l’erogazione di nuova finanza al debitore in crisi, assegnano al credito priorità rispetto alle cause di prelazione esistenti e protezione rispetto alle azioni di recupero dei creditori Il credito per finanziame­nti erogati al debitore in crisi beneficia di particolar­i privilegi rispetto agli altri crediti preesisten­ti, anche privilegia­ti. Tali crediti sono protetti dalle azioni di recupero degli altri creditori. I nuovi finanziame­nti inclusi nel piano di ristruttur­azione e approvati dal giudice non possono essere dichiarati nulli, annullabil­i o inopponibi­li, e causare responsabi­lità civili o penali per il finanziato­re, fatti salvi i casi di frode. Gli stati membri provvedono affinchè i nuovi finanziame­nti non possano essere dichiarati nulli o inopponibi­li, escludono responsabi­lità penali e civili e possono prevedere il diritto ad essere rimborsati in via prioritari­a in caso di successiva insolvenza

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