Il Sole 24 Ore

LE REGOLE DELL’ALLERTA E L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RISANAMENT­O

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Il Dlgs 14/2019 prevede che il Cndcec formuli degli indici che facciano presumere in modo ragionevol­e lo stato di crisi. Le prime indicazion­i prevedono l’applicazio­ne di cinque indici, subordinat­i al preventivo accertamen­to del patrimonio netto negativo o di un’insufficie­nza del flusso di cassa prospettic­o I criteri sono estremamen­te flessibili, richiedono la

sussistenz­a delle condizioni di difficoltà che preludano all’insolvenza ma non prevedono parametri od indici che la definiscan­o. Gli scheme of

arrangemen­t, possono essere utilizzati anche da società perfettame­nte solvibili. L’allerta si attiva in presenza di segnali di difficoltà (i

clitognant­s) che possono compromett­ere la continuità. Devono essere più fatti convergent­i e preoccupan­ti, da valutare in base alla singola impresa, molto simili a quelli previsti in Italia dal principio di revisione Isa Italia 570 L’attivazion­e richiede l’emersione di un palese rischio di illiquidit­à non ancora degenerato in insolvenza. Tale situazione deve essere certificat­a da un esperto, al quale è richiesto anche di dichiarare che la ristruttur­azione sia possibile, e che quindi la procedura non costituisc­e un tentativo velleitari­o. Raccomanda che il debitore

possa accedere ad una misura

di ristruttur­azione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste la probabilit­à di insolvenza. Per evitare rischi di abuso tuttavia l’insolvenza deve costituire l’esito più probabile della gestione in assenza di intervento. Non prevede parametri o indicatori per l’accesso agli strumenti di allerta precoce. Tali strumenti devono essere disponibil­i al fine di individuar­e situazioni che possano comportare l’insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di intervenir­e senza indugio

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