LE REGOLE DELL’ALLERTA E L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI RISANAMENTO
Il Dlgs 14/2019 prevede che il Cndcec formuli degli indici che facciano presumere in modo ragionevole lo stato di crisi. Le prime indicazioni prevedono l’applicazione di cinque indici, subordinati al preventivo accertamento del patrimonio netto negativo o di un’insufficienza del flusso di cassa prospettico I criteri sono estremamente flessibili, richiedono la
sussistenza delle condizioni di difficoltà che preludano all’insolvenza ma non prevedono parametri od indici che la definiscano. Gli scheme of
arrangement, possono essere utilizzati anche da società perfettamente solvibili. L’allerta si attiva in presenza di segnali di difficoltà (i
clitognants) che possono compromettere la continuità. Devono essere più fatti convergenti e preoccupanti, da valutare in base alla singola impresa, molto simili a quelli previsti in Italia dal principio di revisione Isa Italia 570 L’attivazione richiede l’emersione di un palese rischio di illiquidità non ancora degenerato in insolvenza. Tale situazione deve essere certificata da un esperto, al quale è richiesto anche di dichiarare che la ristrutturazione sia possibile, e che quindi la procedura non costituisce un tentativo velleitario. Raccomanda che il debitore
possa accedere ad una misura
di ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste la probabilità di insolvenza. Per evitare rischi di abuso tuttavia l’insolvenza deve costituire l’esito più probabile della gestione in assenza di intervento. Non prevede parametri o indicatori per l’accesso agli strumenti di allerta precoce. Tali strumenti devono essere disponibili al fine di individuare situazioni che possano comportare l’insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di intervenire senza indugio