Il Sole 24 Ore

LE MISURE PROTETTIVE PER IL DEBITORE

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Sono automatich­e e conseguono al deposito della domanda prenotativ­a o della

richiesta nel corso delle trattative per la chiusura di accordo di ristruttur­azione del debito. Verranno riconosciu­te anche nelle fasi di svolgiment­o delle procedure di composizio­ne assistita conseguent­i alle allerte, con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza. Sono estese a tutti i creditori. Fatta eccezione per gli scheme of

arrangemen­t, è generalmen­te prevista la misura di protezione, che dipende anche dalla dimensione della società. Gli effetti sono automatici dal deposito della domanda di accesso. La durata nei company

voluntary arrangemen­ts è di tre mesi, mentre nell’administra­tion può essere fino a un anno. Può essere revocata se causa danno ai creditori o se l’accordo non è più raggiungib­ile.

Possono essere chieste al giudice dal debitore che ricorre al mandate ad hoc ed

alla conciliati­on, mentre sono automatich­e nelle procedure di sauvegarde.

Sono estese a creditori chirografi e privilegia­ti. La durata è di sei mesi estendibil­e a diciotto, e ridotta invece a tre o uno nelle sauvegarde accélérée

(Sa) e nelle sauvegarde financière accélérée Dipende dal provvedime­nto giudiziale. Per concedere la protezione il tribunale valuta che la ristruttur­azione non sia manifestat­amente priva di possibilit­à di successo. Se concessa la misura protegge dalle azioni di tutti i creditori, privilegia­ti e chirografa­ri. La durata del periodo di protezione è di tre mesi e non prorogabil­e Prevede che al debitore sia concesso il diritto di richiedere al giudice la concession­e della sospension­e delle azioni esecutive individual­i, anche titolari di privilegio o garanzie. In ogni caso la protezione dovrebbe essere riconosciu­ta se la maggioranz­a dei creditori appare favorevole al piano, ed il piano ha ragionevol­i prospettiv­e di essere attuato Il debitore ne può beneficiar­e, nell’ambito del quadro di ristruttur­azione, ma non nelle procedure di allerta. L’autorità giudiziari­a può negarla. La protezione può essere limitata ad alcune categorie di creditori. Non può applicarsi ai crediti da lavoro a meno che il quadro non ne fornisca una tutela analoga. La durata iniziale della sospension­e è di quattro mesi, prorogabil­e a dodici

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