LE MISURE PROTETTIVE PER IL DEBITORE
Sono automatiche e conseguono al deposito della domanda prenotativa o della
richiesta nel corso delle trattative per la chiusura di accordo di ristrutturazione del debito. Verranno riconosciute anche nelle fasi di svolgimento delle procedure di composizione assistita conseguenti alle allerte, con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza. Sono estese a tutti i creditori. Fatta eccezione per gli scheme of
arrangement, è generalmente prevista la misura di protezione, che dipende anche dalla dimensione della società. Gli effetti sono automatici dal deposito della domanda di accesso. La durata nei company
voluntary arrangements è di tre mesi, mentre nell’administration può essere fino a un anno. Può essere revocata se causa danno ai creditori o se l’accordo non è più raggiungibile.
Possono essere chieste al giudice dal debitore che ricorre al mandate ad hoc ed
alla conciliation, mentre sono automatiche nelle procedure di sauvegarde.
Sono estese a creditori chirografi e privilegiati. La durata è di sei mesi estendibile a diciotto, e ridotta invece a tre o uno nelle sauvegarde accélérée
(Sa) e nelle sauvegarde financière accélérée Dipende dal provvedimento giudiziale. Per concedere la protezione il tribunale valuta che la ristrutturazione non sia manifestatamente priva di possibilità di successo. Se concessa la misura protegge dalle azioni di tutti i creditori, privilegiati e chirografari. La durata del periodo di protezione è di tre mesi e non prorogabile Prevede che al debitore sia concesso il diritto di richiedere al giudice la concessione della sospensione delle azioni esecutive individuali, anche titolari di privilegio o garanzie. In ogni caso la protezione dovrebbe essere riconosciuta se la maggioranza dei creditori appare favorevole al piano, ed il piano ha ragionevoli prospettive di essere attuato Il debitore ne può beneficiare, nell’ambito del quadro di ristrutturazione, ma non nelle procedure di allerta. L’autorità giudiziaria può negarla. La protezione può essere limitata ad alcune categorie di creditori. Non può applicarsi ai crediti da lavoro a meno che il quadro non ne fornisca una tutela analoga. La durata iniziale della sospensione è di quattro mesi, prorogabile a dodici