LA GIURISPRUDENZA
1 LE VARIANTI
Non può essere esclusa la contraffazione per equivalenza quando il prodotto utilizzi varianti che attuino la medesima idea inventiva contenuta nel brevetto già depositato; ciò vale anche quando la realizzazione per varianti ottenga un risultato più efficace, ma pur sempre riconducibile al contenuto della precedente idea inventiva. In ragione dell’originalità dei mezzi sostitutivi impiegati, può ricorrere al più un’invenzione dipendente o di perfezionamento.
Tribunale di Milano, decisione del 7 novembre 2019
2 L’ASSENZA DI ORIGINALITÀ
La contraffazione per equivalente ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza (ossia varianti che comportano lo stesso risultato ma senza originalità): non fa scattare la contraffazione invece la mera identità del problema, suscettibile di essere superato con soluzioni diverse.
Cassazione, sentenza 21405 del 14 agosto 2019
3 DESCRIZIONE E DISEGNI
Ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del Dlgs 30/2005, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e interpretare la rivendicazione ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione.
Cassazione, sentenza n. 22079 del 4 settembre 2019
4 COME MISURARE L’ORIGINALITÀ
In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata occorre accertare se, nel permettere il raggiungimento del medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, dovendosi qualificare per tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema.
Cassazione, sentenza n. 22351 del 02 novembre 2015