Il Sole 24 Ore

LE PRONUNCE

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1 IL PASSAGGIO D’AZIENDA

Nel trasferime­nto di azienda, anche se di fatto, la domanda del lavoratore per accertare il passaggio del rapporto di lavoro al cessionari­o non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 183/2010. La norma si applica ai soli provvedime­nti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, per contestarn­e la legittimit­à o la validità. Cassazione, sentenza 13648 del 21 maggio 2019

2 IL RAMO D’AZIENDA

Un ramo d’ azienda può essere individua to-quandon on servono particolar­i mezzi patrimonia­li per l’ esercizio dell’ attività economica-anche da un complesso stabile organizzat­o di persone, addirittur­a invia esclusiva quando siano dotate di particolar­i competenze e stabilment­e coordinate e organizza tetra loro, così da rendere le loro attività idonee a tradursi in beni e servizi ben individuab­ili. Cassazione, sentenza 6693/2016

3 TRASFERIME­NTO DI AZIONI

Il trasferime­nto del pacchetto azionario di maggioranz­a di una società di capitali non integra gli estremi del trasferime­nto di azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile, perché non determina la sostituzio­ne di un soggetto giuridico a un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma modifica solo gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettivi­tà giuridica di ogni società. Cassazione, sentenza 10861/2019

4 RAMO DEMATERIAL­IZZATO

L’autonomia del ramo ceduto può sussistere anche con una struttura dematerial­izzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzat­i, in modo idoneo a svolgere una attività economica. I lavoratori ceduti devono formare però un gruppo coeso per profession­alità, con legami organizzat­ivi preesisten­ti alla cessione e uno specifico know how, tali da individuar­li come una struttura unitaria e non come una somma di dipendenti. Cassazione, sent. 6256/2019

5 L’IDENTITÀ DEL RAMO

Per ramo d’azienda deve intendersi ogni entità economica organizzat­a che, in occasione del trasferime­nto, conservi la sua identità, presuppone­ndo ciò comunque una preesisten­te entità produttiva funzionalm­ente autonoma, e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferime­nto o come tale unicamente identifica­ta dalle parti del negozio traslativo. Cassazione, sentenza 1316/2017

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