LE PRONUNCE
1 IL PASSAGGIO D’AZIENDA
Nel trasferimento di azienda, anche se di fatto, la domanda del lavoratore per accertare il passaggio del rapporto di lavoro al cessionario non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’articolo 32, comma 4, lettera c), della legge 183/2010. La norma si applica ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, per contestarne la legittimità o la validità. Cassazione, sentenza 13648 del 21 maggio 2019
2 IL RAMO D’AZIENDA
Un ramo d’ azienda può essere individua to-quandon on servono particolari mezzi patrimoniali per l’ esercizio dell’ attività economica-anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura invia esclusiva quando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate e organizza tetra loro, così da rendere le loro attività idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili. Cassazione, sentenza 6693/2016
3 TRASFERIMENTO DI AZIONI
Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda in base all’articolo 2112 del Codice civile, perché non determina la sostituzione di un soggetto giuridico a un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma modifica solo gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la soggettività giuridica di ogni società. Cassazione, sentenza 10861/2019
4 RAMO DEMATERIALIZZATO
L’autonomia del ramo ceduto può sussistere anche con una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo a svolgere una attività economica. I lavoratori ceduti devono formare però un gruppo coeso per professionalità, con legami organizzativi preesistenti alla cessione e uno specifico know how, tali da individuarli come una struttura unitaria e non come una somma di dipendenti. Cassazione, sent. 6256/2019
5 L’IDENTITÀ DEL RAMO
Per ramo d’azienda deve intendersi ogni entità economica organizzata che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, presupponendo ciò comunque una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, e non una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo. Cassazione, sentenza 1316/2017