Procedura amichevole a perimetro più ampio
I contribuenti destinatari di accertamenti tributari derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni internazionali volti a eliminare la doppia imposizione possono accedere alla procedura amichevole o arbitrale anche se la pretesa tributaria è divenuta definitiva a seguito dell’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento o per effetto della definizione dell’imposta in sede di accertamento con adesione o di mediazione.
La possibilità di eliminare il fenomeno della doppia imposizione attraverso la procedura amichevole, che non riguarderà più solamente le controversie in materia di prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma tutte le imposte sul reddito e sul capitale contemplate negli accordi o convenzioni, è estesa anche al diniego espresso di rimborso, ovvero in caso di silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria o a seguito della notifica del processo verbale di constatazione. È precluso, invece, presentare l’istanza di accesso alla procedura nel caso in cui, sulla questione controversia, sia stato presentato ricorso e siano intervenute una sentenza di merito, anche non definitiva, o l’obbligazione tributaria definita mediante l’istituto della conciliazione giudiziale.
È quanto prevede lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari che, per effetto della legge di delegazione europea, delinea i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, inerente le procedure per la risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea. Lo schema di decreto, oltre a delineare tutte le condizione a ricorrere della quali è possibile accedere alla procedura amichevole, ovvero all’eventuale fase arbitrale e a stabilire i termini e le condizioni entro cui i contribuente devono effettuare gli adempimenti e gli uffici adottare i dovuti provvedimenti, prevede anche sostanziali modifiche alla legislazione interna.