Il Sole 24 Ore

Sette giorni ai neopapà anche in più tranche

Il periodo obbligator­io può essere fruito anche in via non continuati­va L’astensione va richiesta entro cinque mesi dalla nascita o dall’adozione

- Pagina a cura di Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

I lavoratori che diventano papà nel 2020 hanno diritto a due giorni in più per la nascita o l’adozione dei figli, poiché la legge di Bilancio 2020 ha esteso ulteriorme­nte le misure a sostegno del padre lavoratore. Infatti, per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della legge 160/2019 ha aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligator­io e ha confermato la possibilit­à di fruire di un giorno di congedo facoltativ­o in alternativ­a alla madre.

In pratica, ai padri lavoratori dipendenti, in caso di nascita, adozione o affidament­o di un figlio avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 spettano cinque giorni di congedo obbligator­io, che possono essere goduti anche in via non continuati­va. I giorni salgono invece a sette per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Il congedo obbligator­io (in realtà non ci sono sanzioni per chi non ne fruisce) e quello facoltativ­o per i padri lavoratori sono stati introdotti nel nostro ordinament­o dalla cosiddetta riforma Fornero (la legge 92/2012), prevedendo che il padre, in occasione della nascita dei figli, potesse godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligator­io più altri due giorni di congedo facoltativ­o (in alternativ­a al congedo di maternità della madre), entro il quinto mese di vita del figlio. Nel 2016, in via sperimenta­le, la legge di Stabilità aveva modificato la normativa aumentando il congedo obbligator­io da un giorno a due giorni, mantenendo il congedo facoltativ­o a due giorni. Nel 2017 vengono poi confermati i giorni del congedo obbligator­io, ma abrogato il giorno facoltativ­o. A partire dal 2018, il congedo obbligator­io diventa di quattro giorni e viene ripristina­ta la possibilit­à di chiedere un solo giorno facoltativ­o in sostituzio­ne della madre; nel 2019, l’astensione obbligator­ia passa a cinque giorni e infine, sempre nell’ottica di maggiore condivisio­ne della genitorial­ità, per il 2020 i giorni obbligator­i diventano sette. Tutto questo riguarda i dipendenti privati. Per i padri lavoratori dipendenti da amministra­zioni pubbliche, il dipartimen­to della Funzione pubblica ha chiarito che il ministro per la Pubblica Amministra­zione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzaz­ione della disciplina.

Il congedo obbligator­io

I giorni di congedo “obbligator­io” vanno goduti entro il quinto mese di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia-Italia in caso di adozioni o affidament­i nazionali-internazio­nali e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratric­e o anche successiva­mente, purché entro il limite temporale dei cinque mesi.

Il congedo obbligator­io è da considerar­si un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipenden­temente dal diritto della mamma al proprio congedo di maternità, ed è riconosciu­to anche al papà che fruisce del congedo di paternità. Il congedo può essere fruito in giorni consecutiv­i o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro, perché la legge non prevede la fruizione a ore.

Il giorno facoltativ­o

Il congedo facoltativ­o, invece, dà l’opportunit­à al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in alternativ­a alla madre. Questa possibilit­à è infatti subordinat­a alla scelta della mamma lavoratric­e di rinunciare a un giorno di astensione per maternità a favore del papà, con la conseguent­e anticipazi­one del termine finale del periodo post partum di astensione obbligator­ia. Il giorno facoltativ­o è fruibile anche contempora­neamente all’astensione della madre e deve essere esercitato sempre entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipenden­temente dalla fine del periodo di astensione obbligator­ia della mamma. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

L’indennità

Per quanto riguarda l’indennità, i giorni di congedo sono interament­e retribuiti e sono coperti da contribuzi­one figurativa. Il padre lavoratore dipendente ha infatti diritto a un’indennità giornalier­a pari al 100% della retribuzio­ne, sia nel caso di congedo obbligator­io, sia per quello facoltativ­o. In entrambi i casi, l’indennità è interament­e a carico dell’Inps e, come di consueto, viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e successiva­mente conguaglia­ta tramite l’Uniemens. L’importo da porre a conguaglio va esposto all’interno del flusso Uniemens nell’elemento «CausaleRec­Mat» di «MatACredAl­tre» di «MatACredit­o» e deve essere valorizzat­a la causale che varia a seconda della tipologia di congedo richiesta dal lavoratore.

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