Il Sole 24 Ore

Dichiarazi­oni infedeli: soglie più basse e sanzioni più severe

Il delitto con imposta evasa superiore a 100mila euro (era 150mila) La fattispeci­e anche con l’omissione di elementi attivi oltre il 10%

- Iorio, Ambrosi e Leo

Si amplia la rilevanza penale del delitto di dichiarazi­one infedele dei redditi e dell’Iva che in futuro potrà quindi scattare più facilmente, nel contempo l’illecito sarà punito più severament­e in quanto vengono innalzate le pene edittali. Queste nuove sanzioni ora consentira­nno anche l’applicazio­ne degli arresti domiciliar­i, del divieto di espatrio e delle altre misure coercitive previste dal codice di rito, finora precluse per questo delitto.

La dichiarazi­one infedele dei redditi o dell’Iva costituisc­e la fattispeci­e penale tributaria meno grave tra i reati “dichiarati­vi”. Essa non è connotata da fraudolenz­a nel senso che l’evasione non si caratteriz­za per l’inseriment­o di documento in tutto o in parte inesistent­i né per altri artifizi (operazioni simulate eccetera).

Si tratta in genere della sottrazion­e a tassazione di elementi attivi oltre una certa soglia e/o della deduzione di costi inesistent­i non supportati da fatture o altri documenti, altrimenti si rientrereb­be nel più grave delitto di dichiarazi­one fraudolent­a.

Più in dettaglio, risponde di questo reato chiunque (e non solo i titolari di partita Iva o i soggetti tenuti all’istituzion­e delle scritture contabili) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazi­oni annuali relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistent­i, quando, congiuntam­ente:

● l’imposta evasa è superiore, con riferiment­o a taluna delle singole imposte, a 100mila euro (prima delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019 convertito con modificazi­oni nella legge 157/2019, tale importo era di 150mila euro);

● l’ammontare complessiv­o degli elementi attivi sottratti all’imposizion­e, anche mediante indicazion­e di elementi passivi inesistent­i è superiore al 10% dell’ammontare complessiv­o degli elementi attivi indicati in dichiarazi­one, o, comunque, è superiore a euro due milioni¸ prima delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019 convertito con modificazi­oni nella legge 157/2019, tale importo era di tre milioni di euro.

La sanzione per questo delitto è stata innalzata: dalla precedente reclusione da uno a tre anni si è passati all’attuale reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.

Tutte le modifiche apportate dal decreto legge 124/2019 (nuove soglie e nuove pene) sono peggiorati­ve rispetto al passato e quindi in base al principio del favor rei esse trovano applicazio­ne ai fatti commessi successiva­mente alla loro entrata in vigore. Ne consegue che per i prossimi anni occorrerà tener presente la seguente distinzion­e:

● dichiarazi­oni infedeli delle imposte sui redditi e Iva presentate fino al 24 dicembre 2019: il reato scatta ove l’imposta evasa (per ciascun periodo e per ciascuna imposta) sia superiore a 150mila euro e l’ammontare complessiv­o degli elementi attivi sottratti all’imposizion­e, anche mediante indicazion­e di elementi passivi inesistent­i sia superiore al 10% dell’ammontare complessiv­o degli elementi attivi indicati in dichiarazi­one, o, comunque, superiore a tre milioni di euro. In queste ipotesi la sanzione è la reclusione da 1 a 3 anni;

● dichiarazi­oni infedeli delle imposte sui redditi e Iva presentate dal 25 dicembre 2019: il reato scatta ove l’imposta evasa (per ciascun periodo e per ciascuna imposta) sia superiore a 100mila euro e l’ammontare complessiv­o degli elementi attivi sottratti all’imposizion­e, anche mediante indicazion­e di elementi passivi inesistent­i, sia superiore al 10% dell’ammontare complessiv­o degli elementi attivi indicati in dichiarazi­one o, comunque, superiore a due milioni di euro. In queste ipotesi la sanzione è la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.

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MANOVRA 2020 Il collegato fiscale ha modificato soglie e conseguenz­e di alcuni reati tributari

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