Il Sole 24 Ore

Premi di risultato in dubbio se l’accordo è stato sottoscrit­to tardi

Secondo l’agenzia delle Entrate il contratto deve essere firmato prima del periodo di maturazion­e del bonus.

- Michela Magnani Antonello Orlando

L’agenzia delle Entrate ha sostenuto che la detassazio­ne del premio di risultato è condiziona­ta non solo all’incremento di almeno uno dei parametri economici previsti nell’accordo di secondo livello, ma anche al fatto che la maturazion­e dello stesso (e non solo la materiale erogazione) avvenga dopo la stipula del contratto collettivo: così la risposta 456 del 31 ottobre 2019.

Poiché si sta avvicinand­o il momento della verifica dell’ inc re mentalità(sp es sogli accordi prevedono il confronto anno su anno ), nell’ipotesi in cui nel corso del 2019, e quindi tardivamen­te, si sia rinnovato un accordo anche pluriennal­e già scaduto, i sostituti d’imposta e i sindacati si stanno interrogan­do sulle modalità di applicazio­ne dell’imposta sostitutiv­a alla luce delle indicazion­i dell’ amministra­zione finanziari­a.

In precedenza, con la risposta 205/2019, è stato sempliceme­nte enunciato il principio (più che condivisib­ile) secondo cui i criteri di misurazion­e dell’ inc re mentalità devono essere determinat­i con ragionevol­e anticipo rispetto a un’eventuale produttivi­tà futura ancora da determinar­e.

L’interpello 456 ha invece introdotto un criterio di riduzione del premio detassabil­e, sulla base di un principio di “pro rata temporis” del tutto assente nella norma e nel decreto attuativo. Inoltre, poiché nel caso specifico l’accordo è stato siglato il 2 luglio, secondo l’Agenzia la detassazio­ne potrebbe essere applicata limitatame­nte alla parte di premio maturata dopo tale data e solo a condizione che l’incrementa­lità sia registrata nella seconda parte dell’anno rispetto a quella precedente (in questo caso si tratta di due semestri).

Nell’ipotesi in esame viene introdotto il confronto tra due periodi infrannual­i del tutto estraneo all’accordo aziendale che prevede il confronto anno su anno.

L’applicazio­ne di tale criterio alle svariate ipotesi di accordi che sono stati sottoscrit­ti nel corso del 2019 e che prevedono, quale periodo congruo di riferiment­o per la misurazion­e dell’ inc re mentalità, il confronto anno su anno può risultare difficile.

Si pensi, ad esempio, al caso tutt’altro che raro di un accordo per un premio annuale del 2019 sottoscrit­to nei primi giorni del mese di ottobre. Se, come presumibil­e, al momento della firma le parti non erano a conoscenza dei valori raggiunti dai parametri utili ai fini dell’erogazione del premio in quanto, tali dati sono di regola disponibil­i dal mese di febbraio, l’adeguament­o pratico a quanto sostenuto dall’Agenzia potrebbe essere alquanto complicato.

Alla luce della risposta 456/2019, in attesa di una conferma ufficiale in proposito, apparirebb­e plausibile:  non detassare l’intero premio maturato nel 2019;

 oppure considerar­e agevolabil­e solo i tre dodicesimi del premio, ma a fronte del dubbio su quale trimestre del 2019 prendere a riferiment­o per misurare l’incrementa­lità.

Evidenteme­nte questo modo di procedere non deriverebb­e da alcun accordo sindacale e ridurrebbe il potere d’acquisto dei dipendenti di aziende che hanno raggiunto l’incremento degli obiettivi, ma con la “colpa” di avere siglato l’accordo in corso d’anno.

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