Il Sole 24 Ore

Imprendito­ri agricoli soggetti alle procedure di allerta

Imprese agricole esonerate dalla liquidazio­ne giudiziale ma non dalle procedure di allerta. Accesso possibile anche al piano di risanament­o.

- David Colombini

Per quanto introdotta comprimend­ola nel comma 43 dell’articolo 23 della legge 111/2011, tra il comma 42, in materia di noleggio di autoveicol­i ed il comma 44, che trattava lo stato di crisi a Lampedusa, la previsione per gli imprendito­ri agricoli in stato di crisi o di insolvenza di poter accedere alla procedura di ristruttur­azione dei debiti anche fiscali in base agli articoli 182 bis e 182 ter dell’attuale legge fallimenta­re, costituisc­e norma ormai in vigore da diversi anni «in attesa di una revisione complessiv­a della disciplina dell’imprendito­re agricolo in crisi e del coordiname­nto delle disposizio­ni in materia».

Conosciuta poco e utilizzata pochissimo, essa riassume però il trend alla progressiv­a concorsual­izzazione della disciplina di crisi e insolvenze che possano interessar­e l’imprendito­re agricolo, non solo in Italia ma anche in ambito Ue. Il processo ha avuto inizio con il Dlgs 228/2001 e con la modifica dell’articolo 2135 del Codice civile, che ha ampliato il perimetro dell’impresa agricola, estendendo le attività connesse che essa può svolgere, ed è proseguito con la sempre più largheggia­nte giurisprud­enza in materia di sua fallibilit­à (Cassazione 16614/2016), proprio perché, ampliandos­i le possibilit­à di svolgere attività anche solo sempliceme­nte collegate a quelle agricole essenziali, l’impresa agricola ha fatalmente finito spesso per assumere – invece – i connotati tipici dell’impresa commercial­e e semi-industrial­e, con investimen­ti di rilievo, aumento di ricavi, di costi e di immobilizz­azioni, ed assumendo quindi tutti i connotati di fallibilit­à propri della tipica impresa commercial­e.

La revisione complessiv­a del comma – introdotto da una legge che, nel 2011, doveva al solito introdurre «disposizio­ni urgenti per la stabilizza­zione finanziari­a» - è ora giunta con il Dlgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), che ne effettua (articolo 374) l’abrogazion­e, proprio perché il Codice della crisi nel suo complesso ha revisionat­o la disciplina della crisi e dell’insolvenza (anche) dell’imprendito­re agricolo, alla quale, in vista della sua entrata in vigore (attualment­e prevista il 16 agosto) occorre che gli operatori del settore (e per il settore) prestino la dovuta attenzione, trattandos­i di novità spesso molto significat­ive per l’impresa agricola.

Per quanto continui a essere esonerata dalla disciplina della liquidazio­ne giudiziale (articolo 121, che riprende il contenuto dell’articolo 1 della legge fallimenta­re), l’impresa agricola, in qualsiasi forma esercitata, perfino se individual­mente, è sottoposta alla disciplina delle procedure di allerta e di composizio­ne assistita della crisi (articoli 12 e seguenti del Codice della crisi), con i relativi obblighi organizzat­ivi comuni a ogni imprendito­re, e modulati a seconda della propria dimensione e della propria organizzaz­ione, potendo anche accedere al piano di risanament­o previsto dall’articolo 56, alla procedura di ristruttur­azione dei debiti prevista dall’articolo 57, alla convenzion­e di moratoria tra l’imprendito­re ed i suoi creditori prevista dall’articolo 62, e infine sia alla procedura di composizio­ne della crisi da sovraindeb­itamento (articoli 65 e seguenti), sia al cosiddetto «concordato minore», quando ciò consenta di proseguire l’attività imprendito­riale. Il tutto – peraltro – avendo quale rovescio della medaglia il fatto che l’imprendito­re agricolo possa alla fine dover approdare alla liquidazio­ne controllat­a, sia su propria richiesta, ma anche ad istanza di un creditore, instaurand­osi così una procedura che altro non è se non un «fallimento minore».

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