Il Sole 24 Ore

Il sottoscala è condominia­le e le occupazion­i sono abusive

L’elenco dei beni comuni contenuto nel Codice civile non è esaustivo La proprietà al singolo deve essere dimostrata con un titolo adeguato

- Giovanni Iaria

L’articolo 1117 del Codice civile contiene un elenco di beni ed impianti che si presumono comuni, salvo titolo contrario. Ma non figura il sottoscala. L’elenco è meramente esemplific­ativo e non tassativo. Ma tra i beni di cui si presume la condominia­lità può essere annoverato il sottoscala?

Sulla questione si è pronunciat­a la Corte di cassazione con la sentenza 22442/2019, pubblicata il 9 settembre 2019, fornendo risposta affermativ­a.

Un condominio aveva citato in giudizio il proprietar­io di alcuni locali al piano terra, chiedendo che venisse ordinata la rimozione di un bagno costruito impossessa­ndosi di un sottoscala.

Tra l’altro il condomino sosteneva di avere comunque usucapito lo spazio. Il Tribunale gli dava ragione ma la Corte d’appello rigettava la domanda di rivendica formulata dal condominio dichiarand­o la carenza di legittimaz­ione passiva dello stesso e in accoglimen­to dell’appello promosso dal condòmino intervenut­o, ordinava al convenuto originario la restituzio­ne all’uso comune del sottoscala condominia­le con la conseguent­e rimessione in pristino.

La Cassazione, chiamata a pronunciar­si sul ricorso promosso dal condomino condannato dalla Corte d’appello, lo ha ritenuto infondato e dopo aver affermato che è pacifico che il sottoscala, essendo la proiezione delle scale, rientri tra le parti comuni dell’edificio condominia­le di cui all’articolo 1117 del Codice civile, ha osservato che è onere di chi rivendichi l’acquisto della porzione di immobile fornire la prova che questa venne avocata a sé dal venditore col primo atto di frazioname­nto.

Secondo i giudici di legittimit­à, essendo il sottoscala un bene comune, salvo titolo contrario, come affermato in modo costante dalla stessa Corte di cassazione, al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzion­e di comunione di cui all’articolo 1117 del Codice civile, occorre fare riferiment­o all’atto costitutiv­o del condominio e, quindi, al primo atto di trasferime­nto di un’unità immobiliar­e dell’originario proprietar­io ad altro soggetto.

Di conseguenz­a, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialm­ente rientrante nell’ambito dei beni comuni risulti riservata a uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni (Cassazione civile, sentenze 20693/2018, 11812/2011, 13450/2016 e 5831/2017).

La condòminia­lità del sottoscala si evinceva anche dal contenuto del regolament­o di condominio, che annoverava tra le proprietà esclusive della società costruttri­ce del palazzo i box sottostant­i al primo rampante delle scale ma non della scala che, doveva, pertanto ritenersi comune.

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