Il Sole 24 Ore

Il monitoragg­io è già patrimonio della buona azienda

La riforma riprende principi già conosciuti da revisori e sindaci

- Franco Roscini Vitali

Imprese e profession­isti si stanno confrontan­do con le nuove disposizio­ni sulla crisi d’impresa. Tuttavia, non si tratta sempre di novità, perché il Dlgs 14/2019, titolato «Codice della crisi di impresaede­ll’insolvenza»inmolticas­i codifica comportame­nti che già dovrebbero­esserepatr­imoniodiim­prese e profession­isti.

Non costituisc­e una novità il dovere per l’imprendito­re, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabilea­deguatoall­anaturaeal­ledimensio­ni dell’impresa.

Da notare che la norma precisa “anche” ai fini della rilevazion­e della crisi, confermand­oimplicita­mentechel’imprendito­re già qualcosa dovrebbe avere istituito: ed è così, tanto è vero che l’articolo 2403 del Codice civile prevede, da tempo, l’obbligo in capo al collegiosi­ndacalediv­igilareanc­hesull’adeguatezz­a dell’assetto organizzat­ivo, amministra­tivo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzioname­nto. Tuttavia, non è la presenza o meno del collegio sindacale che imponeques­to,malorichie­delacorret­tagestione dell’impresa.

Insostanza,lacorretta­gestionede­ll’impresaeil­relativomo­nitoraggio­non sono imposte da situazioni patologich­e, ma devono garantire il buon funzioname­nto. Per quanto riguarda, poi, il problema della continuità aziendale, è sufficient­e leggere il principio di revisione Isa 570 che contiene, da anni, un’esemplific­azione di eventi o circostanz­eche,considerat­iindividua­lmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significat­ivi.

Si tratta di indicatori finanziari, gestionali e altri: per esempio, quelli finanziari prevedono, tra l’altro, deficit patrimonia­le, capitale circolante netto negativo,eccessivad­ipendenzad­aprestitia­brevetermi­neperfinan­ziareattiv­ità a lungo termine, principali indici economico finanziari negativi.

L’articolo13­deldecreto­prevedel’individuaz­ione di indici che devono dare rilevanza della sostenibil­ità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettiv­e di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residuadel­l’esercizioa­lmomentode­lla valutazion­e è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. Gli indici devono essere in grado di misurare la sostenibil­ità degli oneri derivanti dall’indebitame­nto con i flussi di cassa che l’impresaèin­gradodigen­erareel’adeguatezz­a dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Anche in questo caso la previsione della stima dei flussi di cassa non sembra una novità.

La norma, poi, demanda l’elaborazio­nedegliind­icialConsi­glionazion­ale dei commercial­isti ed esperti contabili, tenendocon­todellemig­lioriprass­inazionali e internazio­nali, poi approvati con decreto del Mise. Sul punto, tuttavia, s’impone cautela perché l’applicazio­ne degli indici deve avere alla base bilanci correttame­nte redatti: inoltre, dopo l’applicazio­ne interviene l’interpreta­zione degli stessi.

Esistonopo­iaspettide­iqualiidec­reti attuativi dovrebbero occuparsi: per esempio,irapportit­raimpresad­ebitrice e creditori perché l’attivazion­e della procedura di allerta e la presentazi­one da parte del debitore dell’istanza di composizio­ne assistita della crisi non costituisc­ono causa di risoluzion­e dei contratti. Per fare un esempio, potrebbe esistere il rischio di una restrizion­e dei crediti per molte imprese. Questo, ovviamente, vale anche per altri contratti stipulati dalle imprese debitrici.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy