Prima casa, i termini dopo il riacquisto
Decade dall’agevolazione «prima casa» il contribuente che, in caso di cessione infraquinquennale, riacquisti un nuovo immobile entro un anno dalla vendita del precedente, ma non lo adibisca altresì ad abitazione principale, trasferendovi la residenza anagrafica entro lo stesso termine annuale. È questa l’importante statuizione desumibile dall’ordinanza 30925/2019 della Cassazione, che ribalta taluni precedenti arresti. Il comma 1, lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986 prevede, tra le condizioni per usufruire dell’agevolazione «prima casa», che l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
Il successivo comma 4 della stessa nota II-bis) dispone, inoltre, che in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte in misura ordinaria, sanzioni e interessi, a meno che il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici «prima casa», proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Manca, però, nella norma da ultimo riportata un termine entro il quale il contribuente, che riacquisti entro un anno una nuova «prima casa», debba adibire quest’ultima ad abitazione principale, per non perdere l’agevolazione.