Il Sole 24 Ore

Prima casa, i termini dopo il riacquisto

- — Alessandro Borgoglio

Decade dall’agevolazio­ne «prima casa» il contribuen­te che, in caso di cessione infraquinq­uennale, riacquisti un nuovo immobile entro un anno dalla vendita del precedente, ma non lo adibisca altresì ad abitazione principale, trasferend­ovi la residenza anagrafica entro lo stesso termine annuale. È questa l’importante statuizion­e desumibile dall’ordinanza 30925/2019 della Cassazione, che ribalta taluni precedenti arresti. Il comma 1, lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986 prevede, tra le condizioni per usufruire dell’agevolazio­ne «prima casa», che l’immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.

Il successivo comma 4 della stessa nota II-bis) dispone, inoltre, che in caso di trasferime­nto per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, sono dovute le imposte in misura ordinaria, sanzioni e interessi, a meno che il contribuen­te, entro un anno dall’alienazion­e dell’immobile acquistato con i benefici «prima casa», proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Manca, però, nella norma da ultimo riportata un termine entro il quale il contribuen­te, che riacquisti entro un anno una nuova «prima casa», debba adibire quest’ultima ad abitazione principale, per non perdere l’agevolazio­ne.

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