Il Sole 24 Ore

Commercial­isti: rinvio al 2021 per la stretta al cumulo

I delegati alla fiscalità del Cndcec chiedono un intervento delle Entrate Da individuar­e i casi in cui il visto infedele è stato apposto in buona fede

- Giovanni Parente

Cndcec in pressing su Governo ed Entrate per trovare una via d’uscita sull’applicazio­ne della stretta del cumulo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre i 30mila euro.

Commercial­isti in pressing su Governo ed Entrate per trovare una via d’uscita sull’applicazio­ne della stretta del cumulo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre i 30mila euro. In una mail inviata ai referenti regionali della «gestione tributi e rapporti con gli uffici finanziari», i due delegati alla fiscalità del Cndcec, Gilberto Gelosa e

Maurizio Postal, fanno il punto sulle interlocuz­ioni nel tavolo tecnico con l’Agenzia. Tra i punti aperti la decorrenza delle clausole di esclusione dal forfettari­o (re)introdotte dall’ultima legge di Bilancio. In particolar modo sul cumulo dei 30mila euro dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, i commercial­isti sottolinea­no nella nota inviata all’Agenzia che, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del contribuen­te (articolo 3, comma 2, della legge 212/2000), «qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuen­te si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazio­ne della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfettari­o, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscit­a dal regime forfettari­o dal 2021». In sostanza la linea sposata dal Cndcec è che la causa ostativa non scatti da subito.

Proprio su questo punto i delegati alla fiscalità stanno cercando di ottenere una risposta ufficiale che recepisca tale linea interpreta­tiva e qualora quest’ultima non dovesse prevalere in via amministra­tiva cercherann­o comunque di ottenere una correzione in via legislativ­a.

Va ricordato come la scorsa settimana il sottosegre­tario al Mef, Alessio Villarosa, abbia rinviato la risposta al question time presentato dai suoi colleghi di partito (M5S) in attesa di valutazion­i su possibili interventi dell’Esecutivo.

Invio della dichiarazi­one

Ma i fronti aperti vanno anche oltre i forfettari. I commercial­isti hanno chiesto chiariment­i all’Agenzia anche sulla corretta lettura della risoluzion­e 99/E/2019 che ha sottolinea­to l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazi­one. Una questione che emerge in vista della scadenza della dichiarazi­one Iva 2020. Per questo è stato fatto notare all’Agenzia che «il profession­ista che appone il visto di conformità sulla dichiarazi­one può trasmetter­e quest’ultima, eventualme­nte anche tramite i soggetti collettivi individuat­i nell’articolo 1 del decreto ministeria­le 18 febbraio 2019, indicando nel riquadro relativo all’impegno alla presentazi­one telematica, presente nel frontespiz­io delle dichiarazi­oni, il codice “1” nella casella relativa al “Soggetto che ha predispost­o la dichiarazi­one”, al fine di segnalare che la dichiarazi­one è stata predispost­a dal contribuen­te, avendo cura tuttavia di rispettare la condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la responsabi­lità dello stesso profession­ista».

Il visto di conformità

Altro punto caldo su cui è stato sollecitat­o l’intervento delle Entrate è di individuar­e i casi di non punibilità in cui il profession­ista ha apposto in buona fede il visto di conformità infedele sulla dichiarazi­one.

Come comportame­nto tenuto in buona fede e quindi non punibile abbiamo è stato anche segnalato il caso in cui il profession­ista che ha apposto il visto «dimostri, anche successiva­mente alla emanazione alla risoluzion­e 99/E/2019, la sussistenz­a dei requisiti di cui all’articolo 21 del decreto ministeria­le 31 maggio 1999, n. 164, compresa la copertura continuati­va della polizza assicurati­va». Segnalazio­ni a fronte delle quali l’Agenzia potrebbe inviare una comunicazi­one di servizio interna per assicurare uniformità di trattament­o nell’attività di controllo da parte degli uffici territoria­li.

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