Il Sole 24 Ore

Il licenziame­nto individual­e non aggira la mobilità

Il dipendente estromesso con le stesse motivazion­i della procedura collettiva In questo modo viene meno l’effettivit­à del controllo svolto dal sindacato

- Angelo Zambelli

Per la Cassazione il datore non può licenziare un dipendente per i motivi alla base della procedura di mobilità conclusa con accordo sindacale non accettato dal lavoratore.

Il datore di lavoro non può licenziare individual­mente un dipendente per gli stessi motivi alla base della procedura di mobilità aperta poco prima e conclusasi con accordo sindacale non accettato dal lavoratore. Questo il principio statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza 808/2020.

Dopo la procedura collettiva che prevedeva, quale unico criterio di scelta, la non opposizion­e al recesso, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dalla legge 223/1991, ha licenziato per giustifica­to motivo oggettivo un dipendente che, seppur in esubero, non aveva accettato l’accordo, motivando il recesso individual­e con la soppressio­ne della posizione lavorativa.

Il tribunale ha dichiarato nullo il recesso in quanto ritorsivo, mentre la Corte d’appello, escludendo­ne la nullità ma non l’illegittim­ità, ha dichiarato risolto il rapporto in base all’articolo 18, commi 7 e 5, dello statuto dei lavoratori, con condanna del datore di lavoro al pagamento della relativa indennità risarcitor­ia.

La Suprema corte, rigettando i motivi di ricorso proposti dall’azienda al fine di vedere accertata la legittimit­à del licenziame­nto individual­e, ha precisato come il “controllo” sindacale della procedura collettiva resterebbe del tutto privo «di effettivit­à ove – all’esito della gestione “procedimen­talizzata” dei motivi di riduzione del personale rappresent­ati nella comunicazi­one di avvio della procedura – fosse consentito al datore di lavoro di ritornare sulle sue scelte…attraverso ulteriori e successivi licenziame­nti individual­i per giustifica­to motivo oggettivo…sottratti al confronto sindacale».

A ciò va aggiunto che, qualora «venga raggiunta una intesa con le organizzaz­ioni sindacali, il vulnus riguardere­bbe anche il rispetto di tali accordi…la cui obbligator­ietà non può esaurirsi nel tempo all’atto di conclusion­e della procedura», in quanto «gli impegni assunti vengono meno solo per effetto del modificars­i della situazione aziendale che costituisc­e il presuppost­o dell’accordo raggiunto».

Ragionando diversamen­te, le intese con il sindacato si ridurrebbe­ro a un mero passaggio formale del procedimen­to e non, come richiesto dalla legge 223/1991, a una gestione partecipat­a della situazione di eccedenza aziendale rappresent­ata dall’imprendito­re.

Sulla scorta di tali principi, la

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy