In sintesi
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LA DEFINIZIONE
Esistono due documenti antimafia: la comunicazione e l’informazione. Secondo le definizioni del Dlgs 159/2011, l’informazione antimafia attesta l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. La comunicazione antimafia, invece, attesta l’esistenza di una condanna definitiva o confermata in appello o di una misura di prevenzione legata ad alcuni reati
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L’APPLICAZIONE
Questa documentazione, secondo la sentenza del Consiglio di Stato 452/2020 appena pubblicata, può essere richiesta solo da soggetti ricompresi nel perimetro della pubblica amministrazione, inclusi enti e aziende vigilati dallo Stato, concessionari di lavori e di servizi pubblici e stazioni uniche appaltanti, e solo per rapporti tra privati e Pa. Qualora siano attestati i tentativi di infiltrazione mafiosa, l’impresa sarà esclusa dal campo dei contratti pubblici
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GLI EFFETTI
Questa conclusione porta un effetto molto rilevante nei rapporti tra privati. Secondo i giudici amministrativi c’è, nel nostro sistema, un vuoto normativo che non consente di applicare questo tipo di controlli e verifiche ai rapporti che riguardino solo i privati, senza coinvolgere la pubblica amministrazione: un privato non è legittimato a richiedere alla prefettura la documentazione antimafia. Questo vuoto normativo, secondo la sentenza, non può essere compensato da accordi e protocolli di legalità