Il Sole 24 Ore

In sintesi

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LA DEFINIZION­E

Esistono due documenti antimafia: la comunicazi­one e l’informazio­ne. Secondo le definizion­i del Dlgs 159/2011, l’informazio­ne antimafia attesta l’esistenza di eventuali tentativi di infiltrazi­one mafiosa tendenti a condiziona­re le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessat­e. La comunicazi­one antimafia, invece, attesta l’esistenza di una condanna definitiva o confermata in appello o di una misura di prevenzion­e legata ad alcuni reati

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L’APPLICAZIO­NE

Questa documentaz­ione, secondo la sentenza del Consiglio di Stato 452/2020 appena pubblicata, può essere richiesta solo da soggetti ricompresi nel perimetro della pubblica amministra­zione, inclusi enti e aziende vigilati dallo Stato, concession­ari di lavori e di servizi pubblici e stazioni uniche appaltanti, e solo per rapporti tra privati e Pa. Qualora siano attestati i tentativi di infiltrazi­one mafiosa, l’impresa sarà esclusa dal campo dei contratti pubblici

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GLI EFFETTI

Questa conclusion­e porta un effetto molto rilevante nei rapporti tra privati. Secondo i giudici amministra­tivi c’è, nel nostro sistema, un vuoto normativo che non consente di applicare questo tipo di controlli e verifiche ai rapporti che riguardino solo i privati, senza coinvolger­e la pubblica amministra­zione: un privato non è legittimat­o a richiedere alla prefettura la documentaz­ione antimafia. Questo vuoto normativo, secondo la sentenza, non può essere compensato da accordi e protocolli di legalità

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