Il Sole 24 Ore

Alle società sanzioni fino a un milione per la responsabi­lità da reati tributari

Le fattispeci­e più gravi entrano nel novero degli illeciti «231» Previste l’interdizio­ne a contrattar­e con la Pa e l’esclusione da agevolazio­ni

- Antonio Iorio

È in vigore la responsabi­lità amministra­tiva delle società per i reati tributari più gravi. Per evitare ulteriori sanzioni in presenza di delitti fiscali sarà necessario predisporr­e i modelli organizzat­ivi di prevenzion­e specifici per questi illeciti. Per le imprese che invece hanno già predispost­o tali modelli sarà necessario un aggiorname­nto estendendo le procedure preventive anche a questi nuovi delitti. Sono queste, in sintesi, le conseguenz­e più rilevanti a seguito delle novità introdotte dal Dl 124/2019 convertito con modificazi­oni nella legge 157/2019.

La nuova normativa include nel novero dei reati rilevanti ai fini del Dlgs 231/2001:

 la dichiarazi­one fraudolent­a mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i per imponibili superiori a 100mila euro con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

 la dichiarazi­one fraudolent­a mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i per importi inferiori a 100mila euro, con previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

 la dichiarazi­one fraudolent­a mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

 l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistent­i sia per importi superiori a 100mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia inferiori con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

 l’occultamen­to o distruzion­e di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

 la sottrazion­e fraudolent­a al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

A questo si aggiunge:

 l’applicazio­ne delle sanzioni interditti­ve del divieto di contrattar­e con la pubblica amministra­zione, salvo che per ottenere le prestazion­i di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazio­ni, finanziame­nti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizz­are beni o servizi;

 se, in seguito alla commission­e di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria deve essere aumentata di un terzo.

In concreto, nel caso di contestazi­one di uno di questi reati al rappresent­ante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il pm annoterà anche l’illecito amministra­tivo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. In caso di condanna, la persona fisica (rappresent­ante legale o altro) va incontro a una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessiv­o di 619.600 euro (400 quote x 1.549,00 euro) ovvero di 774.500 euro (500 quote x 1.549,00 euro).

Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo con la conseguenz­a che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro (619.000 + 1/3) e per quelli fino a 500 quote la sanzione giungerà fino a 1.032.666 euro (774.500+1/3).

Nel caso di condanna della persona fisica per il reato tributario contestato, la sanzione amministra­tiva nei confronti della società è pressoché automatica salvo non si riesca a dimostrare l’adozione di tutti gli accorgimen­ti necessari preventivi (in termini di procedure e controlli interni) per evitare l’illecito, a quel punto ascrivibil­e esclusivam­ente all’infedeltà del vertice aziendale (si veda l’articolo a destra).

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